La notizia della vasta operazione compiuta dalla Guardia di finanza in merito al fenomeno delle Iptv illegali è già noto da questa mattina. Non se ne conoscevano però i particolari, contenuti nel decreto di sequestro preventivo firmato dal gip del capoluogo partenopeo. Ecco i dettagli.
Il provvedimento di sequestro del gip presso il Tribunale di Napoli, del 16 maggio scorso, è stato eseguito oggi 18 settembre. Si tratta di un provvedimento molto corposo di 58 pagine che dà conto di diverse risultanze investigative, adotta alcuni principi originali e solleva alcuni dubbi in punto di diritto.
Le ipotesi di reato: no del gip al reato transnazionale
La procura ha tratteggiato un’ipotesi di reato associativo finalizzato alla violazione lucrativa del diritto d’autore. Si tratta in particolare delle fattispecie di associazione a delinquere ipotizzate dai commi 1 e 2 dell’art 416 del codice penale, della abusiva duplicazione di software ipotizzata dall’art 171 bis della legge sul diritto d’autore, e delle violazioni lucrative previste dall’art. 171 ter della medesima legge.
Il gip ha invece rigettato l’applicazione, richiesta dalla locale Procura, della fattispecie di reato transnazionale aggravato previste dagli art 3 e 4 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, disposizione che reca “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001″.
Gli indagati sarebbero in totale 23, quasi tutti di nazionalità italiana e ivi residenti.
L’Agente infiltrato per interesse proprio
Il provvedimento dà conto del ruolo svolto dal servizio antipirateria di una delle emittenti più impegnate sul fonte della pirateria. Il gip ha ritenuta valida l’attività compiuta dall’emittente sotto copertura, qualificando l’attività della stessa come esempio di “infiltrato per interesse proprio”. In particolare gli stessi hanno sottoscritto un abbonamento del software Xstream, noleggiando, contestualmente, due server adibiti a tale scopo.
Proprio quest’ultima attività appare difficile da inquadrare nella disciplina positiva relativa da un lato all’agente sotto copertura e, dall’altra, all’agente provocatore; figure che fino a prova contraria dovrebbero appartenere alle forze dell’ordine. Sarà interessante verificare in termini di validità probatoria quale sia l’efficacia delle prove così raccolte.
Il peer to peer è una ipotesi di reato
Il gip poi sembra ipotizzare uno scenario nel quale anche gli utenti delle reti Peer to peer possano essere ritenuti responsabili dei reati previsti dalla legge sul diritto d’autore. In particolare il gip ritiene che il fenomeno del peer to peer sia assimilabile al Download direct link, e come tale rientrante nel reato di cui all’art 171 ter, comma 2, lettera a-bis, che prevede la reclusione da uno a quattro anni.
Sequestro dei Domini, degli indirizzi Ip, degli account Paypal
Il gip ha ritenuto di disporre il sequestro preventivo di 95 domini internet, nonché di 165 indirizzi Ip, di 145 account Paypal, e il sequestro preventivo della pagina del software su Facebook.
Conclusioni
L’operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli è molto rilevante e adotta meccanismi di indagine innovativi. Ciononostante andrà stabilito all’interno del procedimento il valore probatorio delle risultanze raccolte dall’infiltrato per interesse proprio, e andrà ben spiegato perché il downloading di opere protette (diversamente dall’uploading) possa essere considerato in sé un reato.