di Davide Bonsignorio*
Il nuovo decreto legge 3.9.2019 n. 101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) all’art. 1 contiene disposizioni volte a garantire minimi di tutela economica e normativa ai lavoratori precari, tra cui quelli la cui prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali e quelli impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddetti riders); su questi ultimi due gruppi concentreremo la nostra attenzione.
Il decreto legge innanzitutto aggiunge all’art. 2 comma 1 D. Lgs. 81/2015 (che stabilisce l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato a quelle collaborazioni continuative esclusivamente personali, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) un periodo il quale specifica che la norma si applica “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
La riforma sul punto sembra volere fare propria la soluzione sull’inquadramento dei ciclofattorini adottata dalla Corte di Appello di Torino nella vertenza Foodora, ma la norma non si rivolge ai soli rider, bensì potenzialmente a tutti i lavoratori autonomi il cui lavoro viene organizzato tramite piattaforme anche digitali.
D’altro canto la sua utilità potrebbe rivelarsi limitata, posto che il dibattito in giurisprudenza sui gig workers non riguarda tanto il fatto se la loro prestazione possa essere organizzata tramite piattaforma, ma piuttosto se l’art. 2 D. Lgs. 81/2015 allarghi davvero il campo di applicazione delle norme sul lavoro subordinato, quanto debba essere specifica l’organizzazione dei tempi e dei luoghi della prestazione perché si possa dire che il committente ne determina le modalità di esecuzione (è sufficiente stabilire luogo e tempi di ritiro e consegna dei pasti o occorre qualcosa di più, come l’indicazione del percorso da seguire?), e se comunque possa considerarsi organizzata dall’azienda una prestazione che il ciclofattorino può rifiutarsi di rendere negando la propria disponibilità a ricoprire il turno; tutti aspetti, questi, su cui il Decreto Legge non prende posizione.
Il D.L. 101/2019 delinea poi, inserendo sempre nel D. Lgs. 81/2015 gli artt. 47 bis e 47 ter del nuovo capo V Bis, dei livelli minimi di tutela specificamente destinati ai lavoratori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, che attraverso piattaforme anche digitali sono impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47 comma 2 lett. a) Codice della Strada (veicoli a due o tre ruote di cilindrata anche superiore ai 50 cc o quadricicli leggeri equiparati ai veicoli a tre ruote). Per piattaforme digitali devono intendersi i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Va immediatamente evidenziato che l’entrata in vigore di tali “tutele minime” non è immediata, essendo prevista solo 180 giorni dopo l’approvazione (se vi sarà) della legge di conversione del decreto.
Ciò premesso, l’art. 47 bis stabilisce che il compenso di tali lavoratori potrà essere determinato anche (e dunque, non esclusivamente) tramite la contrattazione collettiva, la quale, in assenza di specificazioni, potrà essere anche di livello aziendale e che potrà definire “schemi retributivi modulari e incentivanti, tenendo conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi”.
Vengono in ogni caso stabiliti due principi: il compenso, fissato individualmente o tramite contrattazione collettiva, potrà essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente (e dunque, par di capire, non superiore al 50%) e il corrispettivo orario sarà riconosciuto a condizione che per ciascuna ora lavorativa il lavoratore accetti almeno una chiamata. Si tratta, come si vede, di una regolamentazione dalle maglie molto larghe, che i lavoratori e i sindacati saranno chiamati a rendere concreta e a migliorare con l’attività di contrattazione.
A sua volta, l’art. 47 ter garantirà a questi lavoratori la copertura assicurativa Inail, con l’obbligo per l’azienda che si avvale della piattaforma anche digitale di provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa normativa antinfortunistica e al rispetto a propria cura e spese del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). Tale ultima previsione è particolarmente interessante, perché comporterà l’obbligo per le aziende di effettuare la valutazione dei rischi, di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, di informare e formare i lavoratori e sottoporli a sorveglianza sanitaria.
Di applicazione immediata è la costituzione presso il ministero del Lavoro di un osservatorio permanente per il monitoraggio e la valutazione indipendente delle nuove disposizioni.
Nel complesso, il provvedimento appare un primo ma troppo blando tentativo (forse dovuto anche alla composizione della compagine governativa che lo ha licenziato) di regolamentazione di questo fenomeno, e si auspica che in sede di conversione vengano affrontati anche temi ignorati dal decreto legge eppure importanti, come – per fare solo un esempio – le garanzie di un effettivo diritto del lavoratore di “sloggarsi” dall’applicazione senza conseguenze negative, quali l’eventualità che un algoritmo ne determini automaticamente un declassamento nel ranking e quindi una perdita di occasioni di lavoro.
* Giuslavorista, socio Agi (Associazione giuslavoristi italiani). Esercito la professione di avvocato dalla parte dei lavoratori e dei sindacati; ho collaborato con diverse riviste specializzate del settore. Vivo e lavoro a Milano.
Area pro labour
Giuristi per il lavoro
Lavoro & Precari - 18 Settembre 2019
Rider, il nuovo decreto legge punta a tutelarli. Peccato che su molti aspetti non prenda posizione
di Davide Bonsignorio*
Il nuovo decreto legge 3.9.2019 n. 101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) all’art. 1 contiene disposizioni volte a garantire minimi di tutela economica e normativa ai lavoratori precari, tra cui quelli la cui prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali e quelli impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddetti riders); su questi ultimi due gruppi concentreremo la nostra attenzione.
Il decreto legge innanzitutto aggiunge all’art. 2 comma 1 D. Lgs. 81/2015 (che stabilisce l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato a quelle collaborazioni continuative esclusivamente personali, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) un periodo il quale specifica che la norma si applica “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
La riforma sul punto sembra volere fare propria la soluzione sull’inquadramento dei ciclofattorini adottata dalla Corte di Appello di Torino nella vertenza Foodora, ma la norma non si rivolge ai soli rider, bensì potenzialmente a tutti i lavoratori autonomi il cui lavoro viene organizzato tramite piattaforme anche digitali.
D’altro canto la sua utilità potrebbe rivelarsi limitata, posto che il dibattito in giurisprudenza sui gig workers non riguarda tanto il fatto se la loro prestazione possa essere organizzata tramite piattaforma, ma piuttosto se l’art. 2 D. Lgs. 81/2015 allarghi davvero il campo di applicazione delle norme sul lavoro subordinato, quanto debba essere specifica l’organizzazione dei tempi e dei luoghi della prestazione perché si possa dire che il committente ne determina le modalità di esecuzione (è sufficiente stabilire luogo e tempi di ritiro e consegna dei pasti o occorre qualcosa di più, come l’indicazione del percorso da seguire?), e se comunque possa considerarsi organizzata dall’azienda una prestazione che il ciclofattorino può rifiutarsi di rendere negando la propria disponibilità a ricoprire il turno; tutti aspetti, questi, su cui il Decreto Legge non prende posizione.
Il D.L. 101/2019 delinea poi, inserendo sempre nel D. Lgs. 81/2015 gli artt. 47 bis e 47 ter del nuovo capo V Bis, dei livelli minimi di tutela specificamente destinati ai lavoratori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, che attraverso piattaforme anche digitali sono impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47 comma 2 lett. a) Codice della Strada (veicoli a due o tre ruote di cilindrata anche superiore ai 50 cc o quadricicli leggeri equiparati ai veicoli a tre ruote). Per piattaforme digitali devono intendersi i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Va immediatamente evidenziato che l’entrata in vigore di tali “tutele minime” non è immediata, essendo prevista solo 180 giorni dopo l’approvazione (se vi sarà) della legge di conversione del decreto.
Ciò premesso, l’art. 47 bis stabilisce che il compenso di tali lavoratori potrà essere determinato anche (e dunque, non esclusivamente) tramite la contrattazione collettiva, la quale, in assenza di specificazioni, potrà essere anche di livello aziendale e che potrà definire “schemi retributivi modulari e incentivanti, tenendo conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi”.
Vengono in ogni caso stabiliti due principi: il compenso, fissato individualmente o tramite contrattazione collettiva, potrà essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente (e dunque, par di capire, non superiore al 50%) e il corrispettivo orario sarà riconosciuto a condizione che per ciascuna ora lavorativa il lavoratore accetti almeno una chiamata. Si tratta, come si vede, di una regolamentazione dalle maglie molto larghe, che i lavoratori e i sindacati saranno chiamati a rendere concreta e a migliorare con l’attività di contrattazione.
A sua volta, l’art. 47 ter garantirà a questi lavoratori la copertura assicurativa Inail, con l’obbligo per l’azienda che si avvale della piattaforma anche digitale di provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa normativa antinfortunistica e al rispetto a propria cura e spese del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). Tale ultima previsione è particolarmente interessante, perché comporterà l’obbligo per le aziende di effettuare la valutazione dei rischi, di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, di informare e formare i lavoratori e sottoporli a sorveglianza sanitaria.
Di applicazione immediata è la costituzione presso il ministero del Lavoro di un osservatorio permanente per il monitoraggio e la valutazione indipendente delle nuove disposizioni.
Nel complesso, il provvedimento appare un primo ma troppo blando tentativo (forse dovuto anche alla composizione della compagine governativa che lo ha licenziato) di regolamentazione di questo fenomeno, e si auspica che in sede di conversione vengano affrontati anche temi ignorati dal decreto legge eppure importanti, come – per fare solo un esempio – le garanzie di un effettivo diritto del lavoratore di “sloggarsi” dall’applicazione senza conseguenze negative, quali l’eventualità che un algoritmo ne determini automaticamente un declassamento nel ranking e quindi una perdita di occasioni di lavoro.
* Giuslavorista, socio Agi (Associazione giuslavoristi italiani). Esercito la professione di avvocato dalla parte dei lavoratori e dei sindacati; ho collaborato con diverse riviste specializzate del settore. Vivo e lavoro a Milano.
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Palermo, 9 mar. (Adnkronos) - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo resteranno per tutta la notte tra via Quintino Sella e via Gaetano Daita per tenere sotto controllo l'edificio in cui ieri mattina si è propagato un vasto incendio che ha distrutto l'appartamento all'ultimo piano dell'ex sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, e della moglie, l'ex magistrato Annamaria Palma. I due sono riusciti a mettersi in salvo, tutti i residenti sono stati evacuati, un uomo di 80 anni è rimasto intossicato. "Le fiamme sono state circoscritte e non si propagano più. Sono in corso adesso le operazioni di bonifica che consistono nello smassamento della parte combusta e nello spegnimento dei focolai residui. Per tutta la notte sul posto sarà effettuato un servizio di vigilanza antincendio", ha spiegato in serata all'Adnkronos Agatino Carrolo, direttore regionale dei vigili del fuoco della Sicilia, da ieri mattina sul luogo del rogo.
"Abbiamo dovuto tagliare il tetto con le motoseghe. I miei uomini hanno lavorato a 25 metri su un piano inclinato di 30 gradi e abbiamo lavorato con la dovuta cautela. Tagliato il tetto si impedisce alle fiamme di propagarsi. Quindi rimangono da effettuare le operazioni di bonifica, di rimozione del materiale combusto e laddove ci sono dei focolai residui spegnerli. Oltre a questo si prevede di effettuare un'operazione di vigilanza antincendio ceh consiste in un presidio fisico a vigilare lo stato dei luoghi fino a quando non ci sarà più bisogno", ha detto.
E ha aggiunto: "Ci siamo trovati ad operare ad un altezza di 25 metri dal piano di calpestio. Dobbiamo spegnere un incendio importante di un tetto di circa 400 mq di falde e le fiamme sono particolarmente insidiose perché questa combustione è caratterizzata dal cosiddetto fuoco covante ossia una combustione in condizione di sotto ossigenazione che corre nello spazio di ventilazione del tetto. Quindi in superficie non si vede nulla ma ad un certo punto le fiamme affiorano dove è possibile".
Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Non c’è molto da dire, se non che mi vergogno e che mi dispiace molto. Il Pd è germogliato dalle tradizioni più alte e più nobili della storia politica del Paese. Ha nel suo dna l’europeismo. Ed è di tutta evidenza che non può essere questo il nostro posizionamento". Lo scrive sui social Pina Picierno rispondendo alle proteste sui social per il post del Pd sulla questione del piano di Difesa Ue in cui si legge 'bravo Matteo' a proposito delle posizioni di Matteo Salvini.
"Mi vergogno, infatti. E sono allibita", aggiunge la vice presidente del Parlamento europeo.
Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Ma vi siete bevuti il cervello Elly Schlein? Vi mettete a scimiottare Salvini. I riformisti sono vivi? Hanno qualcosa da dire? Paolo Gentiloni, Lorenzo Guerini certificate la vostra esistenza in vita al netto di Pina Picierno e Filippo Sensi". Lo scrive sui social Carlo Calenda, rilanciando un post del Partito democratico sulla questione del piano di Difesa Ue in cui tra l'altro si legge 'bravo Matteo' a proposito delle posizioni di Salvini.
Roma, 8 mar (Adnkronos) - "In Italia si aggira un tizio - si chiama Andrea Stroppa - che rappresenta gli interessi miliardari e le intrusioni pericolose di Elon Musk. Dopo avere espresso avvertimenti vagamente minatori e interferito sull’attività di governo, questo Stroppa ha insultato due giornalisti, Fabrizio Roncone e la moglie Federica Serra, con il metodo tipico dell’intimidazione". Lo dice il senatore del Pd Walter Verini.
"Esprimiamo solidarietà ai due giornalisti. E ci chiediamo anche cosa aspetti Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio di questo Paese, a far sentire la sua voce contro queste ingerenze, questi attacchi, questi tentativi di intimidazione a giornalisti e giornali”, aggiunge il capogruppo Pd in Antimafia.
Roma, 8 mr (Adnkronos) - "Mentre il dibattito politico italiano viene inevitabilmente attratto dalla demagogia, da Trump arriva un’altra sberla: l’ipotesi del ritiro di 35.000 soldati americani dalla Germania. Si va di cigno nero in cigno nero, ma tutto questo sembra non ridestare dalla bolla della politica politicante il governo". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.
"Oggi il Capitano ha animato i suoi gazebo nei fatti contro la linea della Premier e dell’altro Vicepremier (che dovrebbe essere il Ministro degli Esteri). Di fronte a questi scenari, serve un soprassalto di responsabilità. Oggi - aggiunge Borghi - di fronte agli sviluppi della guerra in Ucraina e alla svolta anti-Nato di Trump sono in gioco le nostre libertà democratiche: questo è il tema chiave di questi anni".
Washington, 8 mar. (Adnkronos) - E' stata eseguita tramite fucilazione la condanna a morte di Brad Keith Sigmon, che aveva scelto il plotone di esecuzione alla sedia elettrica e all'iniezione letale, i metodi adottati dalla South Carolina per le pene capitali. La Corte Suprema dello Stato aveva rifiutato l'ultima richiesta di sospensione dell'esecuzione, la prima tramite fucilazione eseguita negli Stati Uniti in 15 anni.
Il legale dell'uomo, condannato a morte per l'omicidio dei genitori della sua ex fidanzata con una mazza da baseball, ha spiegato al Washington Post che il suo assistito ha scelto il plotone di esecuzione perché "ha paura" ed è preoccupato per le possibili sofferenze provocate dall'iniezione letale, il cui procedimento, ha aggiunto il legale, viene "tenuto segreto".
Secondo quanto riferiscono i media americani, un plotone di esecuzione di tre agenti ha sparato all'uomo da una distanza di circa 4,6 metri all'interno del Broad River Correctional Institution nella capitale dello stato Columbia.
I giornalisti che hanno assistito all'esecuzione da dietro un vetro antiproiettile hanno affermato che Sigmon indossava una tuta nera con un piccolo bersaglio rosso fatto di carta o stoffa sul cuore. In una dichiarazione finale letta dal suo avvocato, Gerald King, Sigmon ha dichiarato di voler inviare un messaggio di "amore e un invito ai miei fratelli cristiani ad aiutarci a mettere fine alla pena di morte".
Al condannato è stato quindi messo in testa un cappuccio e circa due minuti dopo il plotone di esecuzione, composto da volontari del South Carolina Department of Corrections, ha sparato attraverso fessure in un muro.
Da quando è stata reintrodotta la pena di morte negli Usa nel 1976 sono state eseguite solo tre condanne a morte per fucilazione, tutte nello Utah, nel 1977, nel 1996 e nel 2000.
Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Il risultato record raggiunto con il 2x1000 per il 2024 consente al Partito democratico un investimento straordinario sui territori: questa settimana abbiamo inviato oltre un milione di euro alle nostre articolazioni regionali e provinciali, che si somma alle 440.000 euro già anticipate. Si tratta solo del 70% di quanto pattuito, in quanto lo Stato non ha ancora trasferito l’intero 2x1000 spettante ai partiti politici. Ma noi invieremo comunque entro marzo il restante 30%, superando in totale i 2 milioni di euro relativi al solo 2024. Se sommiamo queste risorse al mezzo milione di euro trasferito lo scorso anno, possiamo calcolare che, in questi due anni di segreteria, il Pd nazionale ha trasferito ai territori più del doppio delle risorse trasferite negli otto anni precedenti sommati insieme, cioè dalla fine del finanziamento pubblico al 2022". Lo sottolinea il tesoriere del Pd, Michele Fina.
"Oggi -aggiunge- possiamo farlo perché sta arrivando a compimento una grande opera di risanamento del nostro bilancio, ma soprattutto perché abbiamo fatto fin dall’inizio una scelta precisa: investire per sostenere la partecipazione, l'attività politica e, in ultima istanza, la democrazia nel Paese. Abbiamo unito tutti i livelli del partito in un unico sforzo corale. Per questo nel 2024 siamo risultati il primo partito in assoluto con 10.286.000 circa di risorse, con una crescita di 3 milioni in due anni e ben 628.000 contribuenti che ci hanno scelto. È il dato più alto della nostra storia”.
“In un tempo in cui -le democrazie liberali sono messe in discussione dalla prepotenza finanziaria di plurimiliardari stranieri e dalla forza economica delle big tech, il Partito democratico -aggiunge la segretaria Elly Schlein- riparte dai territori, dal coinvolgimento della base, dal riacquisto e riapertura delle sedi, dalla formazione politica".