di Davide Bonsignorio*

Il nuovo decreto legge 3.9.2019 n. 101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) all’art. 1 contiene disposizioni volte a garantire minimi di tutela economica e normativa ai lavoratori precari, tra cui quelli la cui prestazione è organizzata tramite piattaforme digitali e quelli impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddetti riders); su questi ultimi due gruppi concentreremo la nostra attenzione.

Il decreto legge innanzitutto aggiunge all’art. 2 comma 1 D. Lgs. 81/2015 (che stabilisce l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato a quelle collaborazioni continuative esclusivamente personali, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) un periodo il quale specifica che la norma si applica “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

La riforma sul punto sembra volere fare propria la soluzione sull’inquadramento dei ciclofattorini adottata dalla Corte di Appello di Torino nella vertenza Foodora, ma la norma non si rivolge ai soli rider, bensì potenzialmente a tutti i lavoratori autonomi il cui lavoro viene organizzato tramite piattaforme anche digitali.

D’altro canto la sua utilità potrebbe rivelarsi limitata, posto che il dibattito in giurisprudenza sui gig workers non riguarda tanto il fatto se la loro prestazione possa essere organizzata tramite piattaforma, ma piuttosto se l’art. 2 D. Lgs. 81/2015 allarghi davvero il campo di applicazione delle norme sul lavoro subordinato, quanto debba essere specifica l’organizzazione dei tempi e dei luoghi della prestazione perché si possa dire che il committente ne determina le modalità di esecuzione (è sufficiente stabilire luogo e tempi di ritiro e consegna dei pasti o occorre qualcosa di più, come l’indicazione del percorso da seguire?), e se comunque possa considerarsi organizzata dall’azienda una prestazione che il ciclofattorino può rifiutarsi di rendere negando la propria disponibilità a ricoprire il turno; tutti aspetti, questi, su cui il Decreto Legge non prende posizione.

Il D.L. 101/2019 delinea poi, inserendo sempre nel D. Lgs. 81/2015 gli artt. 47 bis e 47 ter del nuovo capo V Bis, dei livelli minimi di tutela specificamente destinati ai lavoratori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, che attraverso piattaforme anche digitali sono impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47 comma 2 lett. a) Codice della Strada (veicoli a due o tre ruote di cilindrata anche superiore ai 50 cc o quadricicli leggeri equiparati ai veicoli a tre ruote). Per piattaforme digitali devono intendersi i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Va immediatamente evidenziato che l’entrata in vigore di tali “tutele minime” non è immediata, essendo prevista solo 180 giorni dopo l’approvazione (se vi sarà) della legge di conversione del decreto.

Ciò premesso, l’art. 47 bis stabilisce che il compenso di tali lavoratori potrà essere determinato anche (e dunque, non esclusivamente) tramite la contrattazione collettiva, la quale, in assenza di specificazioni, potrà essere anche di livello aziendale e che potrà definire “schemi retributivi modulari e incentivanti, tenendo conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi”.

Vengono in ogni caso stabiliti due principi: il compenso, fissato individualmente o tramite contrattazione collettiva, potrà essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente (e dunque, par di capire, non superiore al 50%) e il corrispettivo orario sarà riconosciuto a condizione che per ciascuna ora lavorativa il lavoratore accetti almeno una chiamata. Si tratta, come si vede, di una regolamentazione dalle maglie molto larghe, che i lavoratori e i sindacati saranno chiamati a rendere concreta e a migliorare con l’attività di contrattazione.

A sua volta, l’art. 47 ter garantirà a questi lavoratori la copertura assicurativa Inail, con l’obbligo per l’azienda che si avvale della piattaforma anche digitale di provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa normativa antinfortunistica e al rispetto a propria cura e spese del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). Tale ultima previsione è particolarmente interessante, perché comporterà l’obbligo per le aziende di effettuare la valutazione dei rischi, di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, di informare e formare i lavoratori e sottoporli a sorveglianza sanitaria.

Di applicazione immediata è la costituzione presso il ministero del Lavoro di un osservatorio permanente per il monitoraggio e la valutazione indipendente delle nuove disposizioni.

Nel complesso, il provvedimento appare un primo ma troppo blando tentativo (forse dovuto anche alla composizione della compagine governativa che lo ha licenziato) di regolamentazione di questo fenomeno, e si auspica che in sede di conversione vengano affrontati anche temi ignorati dal decreto legge eppure importanti, come – per fare solo un esempio – le garanzie di un effettivo diritto del lavoratore di “sloggarsi” dall’applicazione senza conseguenze negative, quali l’eventualità che un algoritmo ne determini automaticamente un declassamento nel ranking e quindi una perdita di occasioni di lavoro.

* Giuslavorista, socio Agi (Associazione giuslavoristi italiani). Esercito la professione di avvocato dalla parte dei lavoratori e dei sindacati; ho collaborato con diverse riviste specializzate del settore. Vivo e lavoro a Milano.

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