Accolto il ricorso presentato da Ilva in amministrazione straordinaria contro il provvedimento con il quale il giudice Francesco Maccagnano - il 31 luglio scorso - aveva respinto la richiesta di facoltà d’uso finalizzata all’esecuzione dei lavori chiesti dal custode giudiziario. Lo spegnimento era previsto il 10 ottobre
L’altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto non verrà spento. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato da Ilva in amministrazione straordinaria contro il provvedimento con il quale il giudice Francesco Maccagnano – il 31 luglio scorso – aveva respinto la richiesta di facoltà d’uso finalizzata all’esecuzione dei lavori chiesti dal custode giudiziario. La decisione scongiura lo spegnimento che era programmato entro il 10 ottobre e avrebbe imposto una riduzione dei livelli produttivi con possibili conseguenze sul piano occupazionale.
Con l’accoglimento dell’appello cautelare, il Tribunale del Riesame ha disposto un termine di 3 mesi per la progettazione di dettaglio e l’ammordenamento. I legali dell’Ilva in amministrazione straordinaria nei giorni scorsi avevano presentato anche una istanza di facoltà d’uso allo stesso giudice Maccagnano, dinanzi al quale il prossimo 1 ottobre inizierà il processo sull’incidente che nel giugno 2015 costò la vita all’operaio Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente mentre misurava la temperatura di colata dell’altoforno 2. Lo spegnimento era stato ordinato dalla Procura dopo che il gup Pompeo Carriere aveva respinto la richiesta di dissequestro in quanto le prescrizioni imposte a seguito dell’incidente erano state adempiute solo parzialmente.
Dopo l’incidente mortale la procura mise i sigilli all’impianto perché privo dei dispositivi di sicurezza: un sequestro quindi motivato non da problemi legati all’inquinamento, ma alla sicurezza degli operai. Per il pm De Luca, i dirigenti dell’allora Ilva “omettevano di collocare e far collocare impianti, apparecchi e segnali atti a prevenire infortuni sul lavoro” e in particolare contestava l’assenza di protezioni “idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori presso l’altoforno 2, nonché di qualunque altro strumento atto a garantire la sicurezza in caso di proiezioni di materiale incandescente dalla bocca di colata dell’altoforno nonché idonee strumentazioni volte al prelievo della ghisa per la misurazione della temperatura tali da limitare o garantire la relativa operazione che allo stato veniva svolta a distanza ravvicinata”.