Il disegno di legge sulla sicurezza degli esercenti delle professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni incassa il primo via libera. Il Senato ha infatti approvato all’unanimità il provvedimento, con 237 voti favorevoli. L’esame del provvedimento passa ora alla Camera.
La norma, voluta dall’ex ministro della Salute Giulia Grillo, insieme all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al ministro della Giustizia e al ministro per gli Affari regionali e le autonomie, è stata accolta positivamente anche dal neo titolare di Viale Trastevere, Roberto Speranza. “Gli episodi di violenza e le aggressioni a chi lavora nel mondo della sanità sono inaccettabili – ha scritto su Twitter il ministro – Oggi al Senato è arrivata una prima importante risposta con voto all’unanimità. È la strada giusta su cui continuare a lavorare”.
Gli episodi di violenza e le aggressioni a chi lavora nel mondo della sanità sono inaccettabili. Oggi dal Senato è arrivata una prima importante risposta con voto all’unanimità. È la strada giusta su cui continuare a lavorare.
— Roberto Speranza (@robersperanza) September 25, 2019
Il provvedimento punta a tutelare i professionisti del settore, come medici, infermieri e operatori sanitari, dal fenomeno dilagante della violenza. Diverse le novità introdotte dal ddl, a partire dall’istituzione, presso il dicastero di Viale Trastevere, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, con compiti di monitoraggio e di ricerca. Modifiche anche al codice penale. In particolare all’articolo 583-quater del codice, relativo alle lesioni gravi arrecate a pubblico ufficiale, è aggiunto un comma: “le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private”. Ma non solo. Il ddl aggiunge anche un’ulteriore circostanza aggravante a quelle già previste dall’articolo 61 del codice penale, cioè “l’aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.