È stata confermata dalla Cassazione la sanzione Consob di 2 milioni e 392mila euro a carico del Monte dei Paschi di Siena quale responsabile in solido dei comportamenti scorretti verso la clientela tenuti dall’ex presidente Giuseppe Mussari e altri 31 manager della banca, per mancata e inadeguata gestione del conflitto di interesse in relazione al collocamento sul mercato, primario e secondario, dei titoli ‘Casaforte’ dal novembre 2010 al novembre 2011.

Con questo verdetto – sentenza 24081 depositata oggi – la Suprema Corte ha reso definitivo quanto stabilito dalla Corte di appello di Firenze nel 2016, a seguito della delibera con la quale la Consob nel 2014 aveva emesso il provvedimento sanzionatorio. È stata annullata con rinvio, per nuovo esame, solo la posizione dell’ex direttore generale Fabrizio Viola in quanto il collocamento di ‘Casaforte’ è antecedente alla sua carica assunta nel gennaio 2012. Si è estinta invece la sanzione per Carlo Querci, deceduto.

Dagli accertamenti ispettivi era emerso che Mps aveva tenuto, verso la clientela, “condotte dirette a stimolare e incentivare l’acquisto del prodotto ‘Casaforte’ scoraggiandone il disinvestimento e privilegiando così l’interesse della banca”. Tra l’altro, “il prospetto dell’offerta di acquisto non faceva menzione dell’accordo di riacquisto e delle onerose condizioni che lo regolavano tra le quali si annidava la specifica ragione del conflitto con annesso l’interesse a scongiurare il superamento” del limite di detenibilità del 9% dei titoli ‘Casafortè da parte di Mps.

Ad avviso della Cassazione, “trattandosi di un conflitto di interessi diretto tra Banca-intermediaria e cliente-investitore, l’onere di informazione doveva essere ancora più pregnante”, e non è fondata la tesi di Mps sulla “mancanza di interesse della clientela ad essere informata sull’onerosità del contratto stipulato con la banca Imi per il caso di superamento della soglia del 9%”. In proposito, gli ‘ermellini’ puntualizzano che “quando il potenziale conflitto di interessi può assumere una incidenza negativa sugli interessi dei clienti non basta l’adozione di idonee misure organizzative” ma “è necessario informare i clienti di tutti gli aspetti connessi al conflitto medesimo”.

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