Più di un anno dopo l’approvazione della legge, diventa obbligatorio avere i dispositivi antiabbandono sui seggiolini in auto per i bambini di età inferiore ai 4 anni. La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha infatti firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli. L’obbligo sarà definitivamente operativo non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si tratta del passaggio conclusivo della legge – spiega uno nota del ministero – dopo l’approvazione del Parlamento il 26 settembre 2018 con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato. Proprio questo era l’ultimo passaggio atteso dal ministero, che aveva richiesto un parere sullo schema del proprio decreto attuativo che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali che dovranno avere i cosiddetti “seggiolini antiabbandono”. Sono ancora allo studio, informa sempre il Mit, le modalità per attuare l’agevolazione fiscale prevista per favorirne l’acquisto e incrementare le relative risorse.
La legge – La legge, la 117 del 2018, sulla scia delle tragedie avvenute negli anni passati, tra cui l’ultima solo una settimana fa a Catania, obbliga a installare dispositivi antiabbandono per i bambini fino a quattro anni. Il provvedimento doveva entrare in vigore il 1° luglio 2019 ma una serie di lungaggini burocratiche ha di fatto fermato la norma. A mancare era proprio il via libera al decreto attuativo con le caratteristiche tecniche inerenti ai seggiolini, inizialmente previsto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 27 dicembre 2018. Una prima bozza di decreto era stata bocciata. Poi il testo è stato riscritto e approvato dalla Commissione europea il 26 luglio scorso. La legge prevede delle sanzioni per chi non utilizza i sistemi antiabbandono: una multa di 81 euro, la decurtazione immediata di cinque punti dalla patente e, in caso di recidiva nell’arco di un biennio, la sospensione del titolo da 15 giorni a due mesi.