di Alberto Piccinini *
Venerdì 11 ottobre sono stati pubblicati importanti emendamenti del governo e della maggioranza al decreto legge n. 101 del 2019, che dovrà essere convertito in legge entro il 2 novembre 2019. Il tema riguarda le collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro esclusivamente personali, dall’essere continuative e dall’essere organizzate dal committente (quindi etero-organizzate) quanto alle modalità di esecuzione. Ad esse, per legge (art. 2 d.lgs. 81/2015), si applicano le disposizioni del lavoro subordinato, con la precisazione che l’organizzazione deve riferirsi “anche… ai tempi e al luogo di lavoro”.
È noto che la Corte d’Appello di Torino, con una sua recente sentenza (n. 26 pubblicata il 4.2.2019) ha ritenuto che tale norma valga anche ciclo-fattorini di Foodora. Il dl 101 ha recepito questo orientamento giurisprudenziale, stabilendo espressamente che l’art. 2 si applica “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”. Il decreto legge ha anche regolamentato, tra l’altro, il compenso di questi lavoratori, ipotizzando una forma di “cottimo calmierato”: “il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente”.
Le Commissioni 10a e 11a del Senato hanno convocato in audizione numerose associazioni e singoli “esperti” per avere opinioni e suggerimenti ai fini della conversione in legge. All’audizione di Comma2, il 1 ottobre 2019, abbiamo esposto le nostre proposte, partendo da una riflessione secondo cui sarebbero maturi i tempi per una ridefinizione della categoria del lavoro subordinato così come disciplinata dal codice civile del 1942. Nello stesso tempo, con riferimento all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 in discussione, abbiamo suggerito di cogliere l’opportunità per ampliarne il perimetro: il testo integrale del documento è rinvenibile sul sito www.comma2.it.
Gli emendamenti presentati dal governo sembrano condividere molte delle nostre opinioni. È stato ampliata la nozione di etero-organizzazione con la soppressione delle parole: “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” riferite al potere organizzativo del committente. L’intervento è positivo, perché risolve i dubbi interpretativi che potevano sorgere quando il committente organizza, ma non sotto il profilo spazio-temporale: in tale ipotesi il collaboratore rischiava di essere escluso anche dalle più modeste tutele (soprattutto di natura processuale) riservate ai collaboratori che si auto-organizzano.
Suscita qualche perplessità la previsione che, per l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato, le prestazioni continuative di lavoro possano essere prevalentemente (e quindi non più esclusivamente) personali: ove la norma fosse interpretata non nel senso di consentire l’uso di mezzi o strumenti propri (computer, ciclomotore) ma di farsi sostituire, si potrebbero incentivare forme di “mini sub-appalto”.
È certamente apprezzabile che, fatte salve le tutele per i co.co.co etero-organizzati, siano stati disposti “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore… attraverso piattaforme anche digitali”. Anche per questi lavoratori, come avevamo auspicato, è stato previsto il “diritto a condizioni contrattuali formulate per iscritto” e quello di “ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti nonché della loro sicurezza”.
Per quanto concerne i compensi, Comma2 aveva chiesto di eliminare la previsione che il corrispettivo potesse essere determinato a cottimo (“in base alle consegne effettuate”), seppure “in misura non prevalente”, evidenziando i pericoli di simili incentivi per la salute e la sicurezza, impliciti nello svolgimento di quelle mansioni.
La proposta di emendamento governativa condivide tale opinione: per i ciclo (o moto) fattorini che fanno consegne in città, anche in forma auto-organizzata, si è stabilito che i compensi “che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente” vengano fissati da contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. In mancanza di ciò il cottimo è vietato del tutto e ai lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai Ccnl di settori affini o equivalenti.
È stata infine prevista un’indennità integrativa – come da noi suggerito – per il lavoro notturno, festivo o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, che dovrà essere fissata dai contratti collettivi o dal ministero del Lavoro ma non potrà comunque essere inferiore al 10%.
Conclusivamente, a questa prima prova sul terreno del lavoro, governo e maggioranza sembrano muoversi nella direzione di un ampliamento delle tutele per le posizioni più deboli, in piena controtendenza rispetto a tante riforme del diritto del lavoro che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni. Comma2 non può che guardare con vigile interesse a tale fenomeno, auspicare che sia l’inizio di una nuova, fertile stagione e mettere a disposizione di chi lo vorrà tutte le competenze tecniche di cui dispone.
* Sono avvocato giuslavorista a Bologna, dalla parte dei lavoratori. Ho scritto numerosi articoli in riviste specializzate e qualche libro in materia di licenziamenti e di comportamento antisindacale (oltre a un paio di romanzi e una raccolta di racconti); sono Presidente di Comma2, lavoro è dignità.