Penalisti contro procura. E fin qui niente di strano visto che si sta parlando del distretto giudiziario, storicamente scenografia di aspri contrasti tra difese e accuse. Questa volta, però, la Camera penale di Milano attacca la magistratura inquirente per “la diffusione ai media di atti processuali” e “notizie riguardanti indagini giunte alla loro conclusione”. La procura non dovrebbe diffondere informazioni su eventuali chiusure d’indagini? E non è diritto del cittadino sapere quando un’inchiesta importante e delicata per la collettività viene chiusa, come nel caso recente della tragedia di Pioltello? Secondo la Camera penale di Milano no.
“Le recenti iniziative delle Procura della Repubblica di Milano, in materia di rapporti con la stampa e di diffusione ai media di atti processuali o di notizie riguardanti indagini giunte alla loro conclusione, impongono alcune (ulteriori) riflessioni sul processo mediatico – si legge in una lettera diffusa oggi dal Consiglio direttivo – Si tratta di un tema nel quale da sempre entrano in gioco interessi meritevoli di tutela, come il diritto di cronaca, quello di tutela della dignità delle persone, indagate o vittime, coinvolte in un’inchiesta giudiziaria, quello del rispetto della presunzione di non colpevolezza”.
Durante la conferenza stampa convocata per spiegare la conclusione dell’inchiesta sull’incidente ferroviario di Pioltello, per dire, al termine delle domande dei giornalisti, nella saletta del Tribunale c’era stato l’intervento di un’avvocatessa che aveva chiesto al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano delucidazioni sulla decisione dell’incontro con la stampa e informazioni riguardo alla notifica a tutti gli indagati dell’atto di chiusura indagini. “È stato notificato a tutti nella giornata di ieri”, aveva risposto Siciliano. Quindi l’avvocatessa aveva anche chiesto delucidazioni riguardo un video trasmesso nel corso dell’incontro nel quale era possibile vedere una ricostruzione, ad opera della polizia scientifica, di quanto accaduto quella mattina sulla tratta Milano-Venezia.
Secondo la Camera penale di Milano, il bilanciamento di diritto di cronaca e la presunzione di consapevolezza, “entrambi elementi di rango costituzionale, non è certo un’operazione di semplice portata” e “di fatto, non è regolamentato nel nostro ordinamento, se non con le norme del codice di procedura che sanciscono il divieto di pubblicazione degli atti processuali, ma non del loro contenuto, qualora già conosciuto o conoscibile dall’indagato. Si tratta di norme poste a presidio sia della segretezza delle indagini che delle modalità di formazione del convincimento del giudice in udienza e a seguito dell’assunzione delle prove richieste dalle parti processuali”.