Salvini: "Siamo all’Unione sovietica fiscale". Ma il presunto emendamento alla legge di Bilancio non esiste. Quello che c'è in manovra - fin dall'inizio - è una riforma complessiva della riscossione degli enti locali: dal 2020 potranno emettere atti di accertamento che - se il contribuente non paga né fa ricorso entro i termini - diventano immediatamente esecutivi. Le contravvenzioni stradali comunque sono escluse
“Se entrano nel tuo conto corrente per pignorare, secondo me siamo all’Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale“. Parola del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha commentato così il contenuto di un presunto emendamento alla legge di Bilancio di cui dava conto il sito del Corriere della sera con il titolo: Multe e Imu non pagate? Conti correnti saranno pignorati. Ma l’emendamento non c’è e, soprattutto, la manovra non prevede nulla di nuovo per quanto riguarda le contravvenzioni al Codice della strada. Quello che c’è, invece, è una riforma complessiva della riscossione degli enti locali, che finora avevano come principale strumento l’ingiunzione fiscale regolata da un Regio decreto del 1910. Al suo posto, per rendere più efficace il recupero dei tributi locali come l’Imu e la tassa rifiuti arriveranno dal 2020 atti di accertamento che – se il contribuente non paga né fa ricorso entro i termini – diventano immediatamente esecutivi.
Accertamenti subito esecutivi, come quelli delle Entrate. Ma le multe sono escluse – Risultato: per i Comuni, che da anni chiedevano procedure più rapide e incisive, non sarà più necessario attendere l‘iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella esattoriale. Scaduti i termini, per gli enti scatterà la possibilità di attivare le procedure esecutive – come pignoramento ed esproprio – e quelle cautelari, tra cui il fermo amministrativo e l’ipoteca. Esattamente come fa già oggi il fisco statale. Gli atti di accertamento riguardano però solo i tributi e le entrate patrimoniali, come i canoni di affitto di immobili o spazi pubblici. Al contrario le multe sono esplicitamente escluse.
Il telefono senza fili e la bufala dell’emendamento – La fake news nasce da un copia e incolla dell’articolo di apertura de Il Giorno, che titola Occhio alle multe, pignoramenti veloci e parla di “una nuova grana inserita sottotraccia nella legge di Bilancio che rischia di esplodere”. In realtà però la novità non è contenuta in un emendamento: in legge di Bilancio, fin dalla bollinatura arrivata a fine ottobre, c’è un articolo ad hoc. E’ il numero 96, intitolato Riforma della riscossione enti locali. Ilfattoquotidiano.it ne ha dato conto il 9 novembre.
Per i debiti fino a 10mila euro arriverà un sollecito di pagamento – Il contribuente moroso potrà comunque chiedere la rateizzazione, a patto che si trovi in situazione “di temporanea e obiettiva difficoltà“. In quel caso l’ente o l’agente della riscossione dovranno concedere la possibilità di pagare in quattro tranche per somme tra 100 a 500 euro, da 5 a 12 quando il dovuto è compreso tra 500 e 3mila euro, da 13 a 24 per cifre fino a 6mila euro, da 25 a 36 fino a 20mila euro e da 37 a 72 rate in caso di debiti superiori ai 20mila euro. Per il recupero di somme fino a 10.000 euro, dopo che l’atto è diventato titolo esecutivo gli enti, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
Riscossione sospesa per 180 giorni se affidata all’ex Equitalia – Se l’esecuzione è affidata a un soggetto legittimato alla riscossione forzata – che sia l’ex Equitalia o un concessionario privato – la riscossione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dalla data di affidamento. La sospensione è esclusa se l’accertamento è definitivo oppure se era stata chiesta la rateazione e il contribuente ha smesso di pagare. In generale, dovranno passare 30 giorni tra la scadenza dei termini e l’affidamento all’agente della riscossione. I tempi possono ridursi “in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione”.