Dopo le cronache giudiziarie di questi giorni voglio cercare di fare il punto. La Fondazione Open (chiusa da circa due anni) è sotto inchiesta da parte della Procura di Firenze perché avrebbe agito come articolazione di partito (all’epoca, il Pd) e avrebbe violato le norme relative ai finanziamenti ai partiti. Di conseguenza sono indagati alcuni responsabili della Fondazione per finanziamento illecito ai partiti e alcuni reati collegati.

Per questa indagine due giorni fa sono state perquisite case e uffici di alcuni finanziatori, parte dei quali non sarebbe neanche indagata. Questo il quadro sintetico. Le indagini nel merito non possono essere commentate compiutamente fino a quando non saranno concluse, ma ritengo che alcune considerazioni su ciò che è noto debbano essere fatte.

Mi soffermo per ora sull’ipotesi più discussa, ossia il finanziamento illecito. Gli altri eventuali reati li verificheremo solo dopo la fine dell’iter giudiziario.

Partiamo dal concetto costituzionale dell’art. 27. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Ed è utile ricordare anche il secondo comma dell’art. 25 sempre della Costituzione: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Ricordato questo, e ormai assuefatti a quello che a mio avviso è un modo giustizialista e barbaro di affrontare ogni semplice indagine, è utile analizzare il reato principale ipotizzato dalla Procura di Firenze contro la Fondazione Open.

L’art. 7 della legge 195 del 1974 stabilisce che “sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge”. Bene, fermiamoci qui.

La fattispecie di reato è legata chiaramente ai partiti politici e sue articolazioni organizzative e di gruppi parlamentari. Non si parla di Fondazioni. Se il legislatore avesse voluto far ricadere la fattispecie di reato anche per le Fondazioni lo avrebbe dovuto inserire.

In Italia la disciplina giuridica delle Fondazioni è contenuta principalmente nel libro I, titolo II, capo II del Codice civile. Ed è ben diversa dalla disciplina dei partiti politici e dalle sue finalità riconosciute dall’art. 49 della Costituzione. Ed è bene ricordare, pertanto, che l’art. 1 del Codice penale ricorda l’art. 25 della Costituzione, affermando: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. Su questo non può esistere né analogia né altro.

E’ utile ricordare, altresì, una recente sentenza. In virtù di questi principi sopra richiamati, la Corte di Cassazione, con sentenza della terza sezione penale n. 28045/2017, ha assolto un candidato sindaco. I giudici hanno ritenuto irragionevole l’interpretazione estensiva applicata (guarda caso) dalla Corte d’appello di Firenze. Per la Corte Suprema non si può, infatti, equiparare la carica di consigliere comunale, prevista dalla norma sul finanziamento illecito, a quella del sindaco. Di conseguenza la sentenza d’appello è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Ecco: basterebbe solo questa sentenza per far capire che se non si può interpretare estensivamente la normativa sui finanziamenti ai partiti verso una carica elettiva, figuriamoci snaturare completamente la norma ed estenderla alle Fondazioni.

Il tutto, poi, senza neanche entrare nel merito delle operazioni finanziarie fatte dalla Fondazione Open. Operazioni in ogni caso non soggette alla disciplina sui partiti, per quanto possano essere state fatte in maniera trasparente. Questo il punto fondamentale che si deve discutere oggettivamente. Perché la civiltà giuridica questo prevede e questo impone. Altrimenti tutto diventa opinabile e non garantito. E allora tutto è incerto e interpretabile.

Certo sono solo indagini, obbligatorie per il sistema penale italiano, ma si dovrebbero fermare almeno alla fattispecie corretta. Altrimenti basterebbe anche ogni singola denuncia priva di senso per creare solo clamore mediatico e fango. Utilità per la giustizia: nessuna. E qui ci sarebbe un mondo da scrivere e da riflettere. Fa più notizia un’indagine che un’assoluzione definitiva. Fa più notizia una perquisizione che l’annullamento di un provvedimento di carcerazione.

Ecco, questo il punto: dove vogliamo arrivare. Il problema è che la politica è da tempo impantanata e non riesce più a legiferare nell’interesse collettivo. Di certo però non si può arrivare all’anarchia giuridica. Il tutto ricordando che Open non è e non era l’unica Fondazione esistente. Tutti i partiti, tutti i leader politici hanno una Fondazione di riferimento. O come non ricordare le Fondazioni bancarie in cui vengono nominati dai partiti i vari responsabili interni. O come non evidenziare la grande anomalia della Casaleggio Srl. Insomma troppi elementi oggettivi che non vanno bene.

E dire certe cose non è essere contro la magistratura, ma anzi vale il contrario. Dire ed evidenziare certe anomalie è utile all’intero sistema. Tutti dobbiamo pretendere il rispetto dei principi cardine della nostra società civile. Se così vogliamo ancora chiamarci. Norme chiare, norme non estese a piacimento, rispetto della segretezza delle indagini, rispetto dei ruoli, rispetto della libertà individuale. Ai posteri l’ardua sentenza.

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