L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) dovrà risarcire Ivan Balenzio, che ha lavorato nella sede italiana Esrin di Frascati (Roma), per 210mila euro lordi. Lo si legge in una sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri che ha quantificato le differenze retributive dovute al lavoratore rispetto ai dipendenti dell’Agenzia che svolgevano simili funzioni.
Esa, fondata nel 1975, coordina i progetti spaziali di 22 Paesi europei che sono anche i finanziatori del budget messo a disposizione dell’agenzia. L’Italia è uno dei principali, terzo contribuente dopo Francia e Germania: Roma sborsa 2,2 miliardi, pari al 15,9% dei circa 14 miliardi in totale, preceduta da Berlino (3,2) e Parigi (2,6). Il governo, per bocca del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha recentemente spiegato che l’Italia ha deciso di “raddoppiare i fondi stanziati per i programmi dell’Esa, con una sottoscrizione totale pari a 2 miliardi e 288 milioni, la più alta di sempre”.
Nelle motivazioni della sentenza si legge che, nonostante l’Agenzia goda di immunità di giurisdizione, “il rapporto con altre Nazioni o Soggetti Internazionali non può comportare la violazione di diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento italiano”. In questo caso, quello di “non discriminazione dei lavoratori e quello di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa”.
Secondo il giudice, infatti, le mansioni svolte da Balenzio non erano quelle di un semplice impiegato assunto con contratto interinale, ma quelle di un funzionario che svolgeva i propri compiti in autonomia e rappresentando l’Agenzia, pur facendo capo alla direttrice. Tutto ciò non ricevendo però uno stipendio pari ai dipendenti Esa che svolgevano simili funzioni. Così si è proceduto al calcolo delle differenze contributive dall’aprile 2010, a causa della prescrizione, per un ammontare di 210mila euro lorde a carico di Esa.
Balenzio, si legge nella sentenza, è entrato per la prima volta in Esa nel 2001 con più contratti a tempo determinato da dipendente dell’agenzia per il lavoro Kelly Service per svolgere mansioni di “assistente senior di quinto livello”. Dal 2003, poi, è diventato “communication officer di sesto livello” con contratto da metalmeccanico e di settimo livello dal 2008. Il giudice, però, ha valutato il lavoro svolto da Balenzio all’interno dell’Agenzia, rilevando delle incongruenze tra mansioni svolte e grado riconosciuto sul posto di lavoro: il ricorrente “non era un dirigente, quindi è evidente che non gestisse risorse senza autorizzazione del superiore, che non firmasse i contratti che impegnavano l’Esa e che fosse sottoposto a direttive di massima”. Ma “emerge chiaramente la professionalità, l’impegnativo orario di lavoro, l’autonomia esecutiva e la capacità di relazionarsi con tutti i soggetti interni ed esterni all’Esa”, “è proprio la capacità di organizzarsi in autonomia per concretizzare le direttive della direttrice, di interfacciarsi con il pubblico sia specializzato o meno, con i fornitori, con gli altri reparti Esa che evidenzia l’essenza di un funzionario e non di un mero impiegato. Nel corso dell’organizzazione dell’evento e durante l’evento egli rappresentava l’Esa“, pur essendo un dipendente Kelly Service. Inoltre, “aveva un tesserino Esa e coordinava una nuova risorsa contrattista“.
“Il servizio offerto da Balenzio all’Agenzia, sulla carta, doveva essere ‘temporaneo’, ma di fatto è durato più di 15 anni – ha commentato a Ilfattoquotidiano.it il suo legale, Raffaella Rapone, del Foro di Roma – Era inserito a tutti gli effetti nel ‘meccanismo’ Esa in maniera continuativa. Aveva rapporti solo con personale Esa, come gli altri dipendenti dell’Agenzia”. L’avvocato ha poi dichiarato che la soddisfazione per la sentenza è parziale a causa del ricorso alla prescrizione che limita l’ammontare del risarcimento all’aprile 2010: “Faremo appello incidentale per un’errata applicazione dell’istituto della prescrizione”, ha concluso.
Chi annuncia ricorso in Appello sono i legali dell’Agenzia Spaziale Europea che, sentiti da Ilfattoquotidiano.it, parlano di una “decisione decisamente lacunosa e contraddittoria. Abbiamo già provveduto a pagare quanto stabilito dalla sentenza – ha spiegato il capo del Dipartimento Servizi Legali, Marco Ferrazzani -, ma abbiamo deciso di fare ricorso. Questo perché nelle motivazioni non si ritrova un calcolo specifico degli orari e dell’inquadramento di Balenzio. Inoltre, se Kelly ha commesso degli errori nel calcolarli non è certo una responsabilità di Esa. Stiamo parlando di un dipendente della Kelly Service, che da loro riceveva lo stipendio. Il giudice ha commesso un errore a considerare l’Agenzia direttamente responsabile”.
Ferrazzani respinge anche l’idea che Balenzio abbia svolto un lavoro continuativo per Esa: “Era un contratto di somministrazione – dice -, lo si capisce anche dalla sentenza. La nostra è un’organizzazione internazionale e ha una struttura diversa da una qualsiasi azienda nazionale. Abbiamo altre persone con lo stesso inquadramento ma, come lui, tutti a tempo e legati ai progetti in corso”. Nonostante il legale attribuisca a Kelly Service eventuali responsabilità sull’inquadramento di Balenzio, dichiara che nessun provvedimento sarà preso da Esa nei confronti dell’agenzia per il lavoro: “Il contratto con Kelly continua – conclude – Aspettiamo una sentenza definitiva. Abbiamo solo chiesto, in futuro, di fare maggiore attenzione a questo aspetto”.