Un tribunale svizzero ha impedito l’espulsione in Italia di una richiedente asilo nigeriana perché non ci sono sufficienti garanzie, dopo l’attuazione dei decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini, sull’adeguata assistenza umanitaria e sanitaria. A riportarlo è l’agenzia Swissinfo che cita una sentenza del 17 dicembre che fa riferimento a un’altra decisione di un giudice, nel 2014, che fa giurisprudenza.
La donna, secondo quanto ricostruito dall’agenzia elvetica, era arrivata in Italia, dove si era anche sposata, ma successivamente era fuggita in Svizzera a causa, ha denunciato alle autorità, delle violenze subite dal coniuge, chiedendo protezione internazionale nel Paese. Richiesta che, nell’estate del 2018, è stata però respinta dalla Segreteria di Stato per l’immigrazione di Berna, secondo quanto previsto dall’accordo di Dublino in cui si dice che la richiesta d’asilo deve essere analizzata nel primo Paese d’ingresso, quindi l’Italia.
Era quindi stata disposta l’espulsione in Italia della migrante africana, ma è a questo punto che è intervenuto il Tribunale, chiedendo alla Segreteria di Stato di riesaminare il caso analizzando più approfonditamente “le condizioni effettive e concrete della presa a carico delle famiglie in Italia nei centri di prima accoglienza”. Nello specifico, la sentenza spiega che “tenuto conto dei cambiamenti avvenuti in seguito all’entrata in vigore del Decreto Salvini, il Tribunale è del parere che la giurisprudenza Tarakhel deve essere estesa alle persone che soffrono di malattie (somatiche o psichiche) gravi o croniche, che necessitano una presa a carico immediata al loro arrivo in Italia”. È dalla necessità di verificare che tale assistenza sia garantita anche oltreconfine che il giudice ha stabilito nuovi e più approfonditi controlli da parte della Segreteria di Stato.
La decisione si lega a un’altra sentenza del 2014, citata dal giudice, denominata appunto “sentenza Tarakhel”. In quel caso, il Tribunale stabilì che l’espulsione dei migranti potesse avvenire solo nel caso in cui il Paese di destinazione garantisse un’adeguata assistenza umanitaria, sanitaria e giuridica.