Sotto chiave erano finiti oltre 1 tonnellata di "infiorescenze di canapa sativa" e migliaia di prodotti derivati. La procura di Taranto ha chiesto e ottenuto l'archiviazione per tutti gli indagati spiegando che il quadro è costellato di "asimmetrie interpretative" che hanno "reso inevitabile l’errore" per gli indagati "nel momento in cui hanno dovuto fronteggiare una norma che non brillava per chiarezza". Il legale: "Legislatore pigro, intervenga". Radicali: "Pagano i cittadini"
Vendere prodotti derivati dalla canapa light è illegale, ma a causa della giungla normativa italiana chi lo ha fatto non è punibile. È quanto, in estrema sintesi, ha affermato al procura di Taranto che ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per le 56 persone coinvolte nell’inchiesta “Affari in fumo”, condotta dalla Guardia di finanza, che aveva portato al sequestro nel 2018 di oltre 1 tonnellata di “infiorescenze di canapa sativa” e migliaia di prodotti venduti nella provincia di Taranto, ma anche in altre regioni come Campania, Calabria, Sicilia, Lazio e Lombardia.
Sotto chiave erano finiti anche 120 litri di bevande e liquidi contenenti un basso contenuto di Thc, 2.600 prodotti alimentari, tra cui caramelle e lecca-lecca derivanti dalla cosiddetta “canapa sativa”, 4.500 articoli e strumenti utilizzati per il confezionamento e l’ingestione, l’inalazione o la combustione dell’infiorescenza di canapa. Ma non solo. Gli inquirenti avevano sequestrato anche 4mila locandine che pubblicizzavano i prodotti: per i militari agli ordini del tenente colonnello Marco Antonucci, coordinati dal procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo e dall’aggiunto Maurizio Carbone e dal sostituto Lucia Isceri, si trattava di pubblicità alla droga. Una questione sulla quale anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano dato ragione all’accusa sostennedo che la commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di quella particolare varietà di canapa “non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole” e che “elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati”. Non solo. Secondo i giudici della Cassazione, quindi, erano da considerarsi reati, come violazione del testo unico sugli stupefacenti “la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.
Nonostante questa chiara pronuncia della Cassazione, la procura ionica ha ritenuto che la normativa che introduce e regola la vendita di “canapa light” sia talmente confusa che non consente di essere consapevoli di commettere un reato e in particolare quello di spaccio di sostanze stupefacenti. È la stessa procura a spiegare che il quadro è costellato di “asimmetrie interpretative” che hanno “reso inevitabile l’errore nel quale sono incorsi gli indagati nel momento in cui hanno dovuto fronteggiare una norma che non brillava per chiarezza, tanto da indurre i tribunali a determinazioni non collimanti tra loro e anzi a decisioni di segno opposto”. Insomma sulla questione “canapa light” in Italia regna una gran confusione. Leggi, regolamenti, circolari e pronunce giudiziarie sono spesso in contrasto trasformando il business della canapa in una sorta di attività consentita in alcune zone di Italia e vietata in altre.
Una vicenda sulla quale lo Stato italiano dovrà intervenire in modo chiaro e inequivocabile. In Italia, infatti, la legge 242 del 2016 – che contiene le norme per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa – consente la coltivazione di piante di canapa che abbiano una percentuale di “Thc” (tetraidrocannabinolo, il principio psicoattivo della cannabis) inferiore allo 0,6 percento. In particolare se i controlli, affidati dalla legge al Corpo forestale dello Stato, dimostrano che il contenuto di Thc è compreso tra lo 0,2 e lo 0,6 percento allora l’agricoltore è considerato “esente da responsabilità” perché “ha rispettato le prescrizioni”. Dall’altro lato, però, la linea della magistratura è invece dettata da un altro provvedimento legislativo: il decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990, il cosiddetto “Testo unico sugli stupefacenti” che punisce le condotte di chi “vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia” le sostanze “stupefacenti o psicotrope” indicate in due tabelle indicate nell’articolo 14 del decreto.
Ed è proprio tra le sostanze contenute in quelle tabelle che è inserito il Thc. Non solo. Per il Thc non è indicato alcun “valore soglia” e anzi il testo enuncia tra le sostanze vietate proprio la cannabis, sotto forma di infiorescenze, olio, resina, o preparazioni che contengano qualunque percentuale di Thc. Ciò che insomma è consentito con un provvedimento è vietato con altro. E chi ha deciso, come a Taranto, di investire in un’impresa legata al business della canapa si è ritrovato non solo l’accusa di essere uno spacciatore, ma anche il blocco di un’attività nella quale aveva speso i propri risparmi. E se da un lato la richiesta della procura salva gli indagati con l’archiviazione, dall’altro conferma l’illegalità di quel commercio: tutti i prodotti sequestrati, infatti, saranno distrutti e le attività commerciali che erano state chiuse dai finanzieri non potranno riprendere a lavorare.
“Il provvedimento di archiviazione – ha commentato l’avvocato Claudio Petrone, difensore di diversi indagati – è stato emesso nei confronti di cittadini italiani che avevano provato a fare impresa, applicando una legge dello Stato, pagando le tasse ed operando alla luce del sole. Nessuno di loro aveva l’intenzione di spacciare droga, anche perché l’eventuale effetto drogante è tutto ancora da accertare e le Sezioni Unite hanno chiarito come, in assenza di tale effetto, non si possa ovviamente parlare di droga. La magistratura è dovuta intervenire a garanzia degli imprenditori, laddove, purtroppo, il legislatore ha dimostrato di essere ‘pigro’ e ‘poco deciso'”. L’Italia – ha aggiunto il legale – “non potrà essere un paese totalmente liberale fino a quando chi scrive le leggi non ascolterà cosa pensano i propri cittadini. I numeri elevatissimi che il mercato della cannabis, cosiddetta light, ha sviluppato, ci dicono che gli italiani vogliono che la cannabis a basso contenuto di Thc venga venduta in tutte le sue forme, che siano infiorescenze, oli, o alimenti. L’ipocrisia e la miopia verranno meno, forse, quando della convenienza di questo mercato – conclude l’avvocato Petrone – potrà beneficiarne anche lo stesso Stato”.
“Questa vicenda – hanno commentato Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, Segretario e Tesoriera di Radicali Italiani – dimostra ancora una volta l’urgenza di legalizzare e regolamentare il settore”. E a pagarne le conseguenze sono i cittadini coinvolti nell’indagine: “Il danno subito da questi cittadini – hanno aggiunto – è gravissimo, a livello di immagine, quanto economico. Sono stati etichettati come ‘spacciatori’, hanno visto apporre i sigilli ai loro esercizi commerciali e il materiale all’interno degli stessi è stato sequestrato. Non possiamo consentire che questa condizione di incertezza si perpetri, esponendo gli attori del settore al rischio di perdite e danni a causa di un accanimento proibizionista e irrazionale. A pagare il prezzo di questa opposizione a ogni forma di regolamentazione della commercializzazione della cannabis nel nostro paese sono consumatori e imprenditori, mentre il grande narcotraffico – hanno concluso Iervolino e Crivellini – non risulta affatto scalfito”.