Segnatevi questa data: il prossimo 17 febbraio sarà votata la Direttiva europea che istituisce il mercato dei crediti a sofferenza (Npl).

La motivazione di facciata è da libro Cuore: secondo l’Ue, per completare l’Unione bancaria è necessario affrontare la questione dei grandi stock di crediti deteriorati e quello di un eventuale accumulo futuro, così da ridurre ulteriormente i rischi e consentire alle banche di concentrarsi sull’erogazione di credito alle imprese e ai cittadini. Se gli istituti hanno in pancia molti Npl – sottolinea Bruxelles – i risultati possono essere inficiati per due motivi:

1. In primo luogo i crediti deteriorati generano meno entrate rispetto ai cosiddetti crediti in bonis riducendo la redditività della banca, causando perdite che riducono il capitale e, nei casi più gravi, mettendo in discussione la solvibilità di una banca con possibili implicazioni per la stabilità finanziaria.

2. In secondo luogo, gli Npl vincolano una quota importante di risorse, umane e finanziarie, diminuendo la capacità di erogare prestiti, anche nei confronti delle piccole e medie imprese.

La verità è che, invece, la Direttiva europea Npl fa gola ai fondi speculativi, permettendo loro di vendere circa 500 miliardi di euro di crediti bancari acquistati a saldo negli ultimi 7 anni. Una torta troppo appetibile anche per organizzazioni criminali, sciacalli e usurai che potrebbero, opportunamente mimetizzati, insinuarsi nel business.

A questo punto voi giustamente starete pensando che i parlamentari europei, per prevenire il fenomeno, siano stati molto attenti in sede legislativa. Invece si sono distratti un attimo e si sono dimenticati di affrontare il tema del rischio riciclaggio!

Il “riciclaggio”, ricordiamolo, inteso in maniera ampia e più generica rispetto al termine penale, indica il processo attraverso cui qualcuno nasconde l’esistenza, la fonte illegale o l’illegale utilizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi. In generale, quando si pensa a un soggetto che ricicla denaro sporco, si tende a immaginare un criminale che, dopo aver commesso reati di varia natura, tenta di ripulire il denaro così ottenuto per poterlo reinserire nell’economia lecita. Ma non sempre è così.

Trattandosi, cosi come stabilito all’art. 648-bis c.p., di un reato comune, lo stesso può essere commesso da chiunque, compresi coloro che nella loro quotidiana attività lavorativa entrano in contatto con questo denaro sporco, come ad esempio i dipendenti di una banca, di società finanziarie o di un fondo speculativo.

Voi pensate che il requisito fondamentale per imputare un soggetto di riciclaggio sia la conoscenza, consapevole ed effettiva, della provenienza illecita del bene in questione? Non è cosi.

In realtà, dimostrare il dolo dell’autore non è semplice. Ecco quindi che la giurisprudenza, considerando il sempre maggior utilizzo di strumenti sofisticati per ripulire il danaro, ha ampliato sempre più i margini, fino a ricomprendere anche il semplice dubbio sulla provenienza e la conseguente scelta di non evitare una possibile condotta di riciclaggio.

Ebbene, di tutto ciò i parlamentari europei sembrano essere consapevoli, ma hanno ritenuto opportuno mettere in standby questo “problemino” e affrontarlo solo successivamente. L’articolo 56ter, infatti, stabilisce: “È opportuno che nel riesame della presente direttiva la Commissione includa anche una valutazione approfondita dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alle attività svolte dai gestori di crediti e dagli acquirenti di crediti, nonché della cooperazione amministrativa tra autorità competenti”.

Valutazione che a oggi non esiste e chissà quando arriverà. Misteri della fede.

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