di Vincenzo De Michele *

Dopo alcuni anni di proteste e diversi ricorsi giudiziari i ricercatori delle università italiane possono finalmente affermare che sbagliava l’ex ministro Giannini a sostenere che “la Ricerca non è lavoro”. Il Tribunale amministrativo del Lazio (ordinanza del 3 aprile 2019 in causa C-326/19) e, di recente, anche il Consiglio di Stato, con tre ordinanze del 10 gennaio 2020, ha sollevato alla Corte di giustizia dell’Unione europea importanti questioni pregiudiziali sul rapporto di lavoro dei ricercatori universitari assunti a tempo determinato attraverso procedure concorsuali (ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010).

Le assunzioni erano finalizzate a supplire a carenze organiche e non temporanee di insegnamento nelle Università e sottoposte a continui rinnovi triennali e proroghe biennali, sempre previo superamento di procedure concorsuali (per i rinnovi) o di giudizi positivi di valutazione del servizio (per le proroghe); e ciò senza alcuna possibilità, sul piano normativo, di una stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro nel “ruolo”, particolare e unico, di docenti a termine.

Si tratta, dunque, di rapporti di lavoro per coprire fabbisogni strutturali che, in molti casi come nella fattispecie dei ricorrenti, hanno avuto una durata di 10-12 anni di servizio pubblico precario altamente qualificato!

Le domande sottoposte al giudice amministrativo di appello, rigettate in primo grado dal Tar, riguardano il diritto, rivendicato dei ricercatori universitari a tempo determinato, a ottenere l’accesso alla stessa procedura di stabilizzazione; stabilizzazione che il Consiglio di Stato ritiene facoltativa ma che in precedenti esperienze legislative (legge 296/2006) la Cassazione a Sezioni unite ha riconosciuto come obbligatoria ed automatica, prevista dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (la cosiddetta riforma Madia, i cui effetti sono stati recentemente prorogati dalla legge di stabilità al 31 dicembre 2021).

Diversamente dalla questione pregiudiziale sollevata dal Tar Lazio, la scelta del Consiglio di Stato di dialogare con la Corte di giustizia non si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n.248/2018) sul divieto assoluto di conversione a tempo indeterminato e sull’idoneità del risarcimento dei danni come unica forma di tutela contro l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, come stabilito dalle Sezioni unite nella sentenza n.5072/2016.

Anzi, i giudici del Consiglio di Stato ritengono corretta la scelta del legislatore di riservare il primo accesso all’insegnamento universitario a contratti a tempo determinato in una posizione professionale, quella di ricercatore, che non è mai suscettibile di assunzione diretta a tempo indeterminato, neanche concorsuale.

Tuttavia, i quesiti dei ricercatori ricorrenti alla Corte Ue, accolti dal Consiglio di Stato come giudice di ultima istanza, partono dai dubbi che lo stesso giudice del rinvio pregiudiziale riconosce possano essere fondati; ovvero che questo sistema di legittimo reclutamento a tempo determinato non consente da un lato alcuna misura idonea a prevenire e sanzionare l’abusivo ricorso alla contrattazione a termine, e, dall’altro, crea una discriminazione rispetto ai ricercatori degli Enti pubblici di ricerca, che rientrano tra i soggetti destinatari delle procedure di stabilizzazione previste dalla riforma Madia.

In definitiva, secondo il giudice amministrativo, potrebbe esserci una violazione del diritto dell’Unione europea e, in particolare, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva comunitaria 1999/70.

Sotto questo profilo, è importante il richiamo nelle ordinanze del Consiglio di Stato alla sentenza Sciotto della Corte di giustizia del 25 ottobre 2018 che, per i precari pubblici delle Fondazioni lirico-sinfoniche, ha sollecitato i giudici italiani a disapplicare le norme interne che ne impediscono l’assunzione a tempo indeterminato dopo tre anni di servizio anche non continuativo a termine, per evitare discriminazioni nei confronti di altri lavoratori pubblici a tempo determinato, che invece, come ad esempio i ricercatori degli enti di ricerca, beneficiano della stabilizzazione della riforma Madia con tre anni di servizio.

Va ricordato, peraltro, che era stato il Tribunale di Napoli a invocare la sentenza “Sciotto” della Corte di giustizia, sollevando con ordinanza del 13 febbraio 2019 uno specifico quesito sulla discriminazione subita dagli insegnanti precari di religione cattolica rispetto agli altri docenti pubblici supplenti, stabilizzati dalla legge n.107/2015 con procedura straordinaria di reclutamento anche senza un giorno di servizio.

Non sembra un caso che la Commissione europea abbia aperto a luglio 2019 una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, per mancata attuazione della direttiva 1999/70 nei confronti di quasi tutte le categorie dell’impiego pubblico a termine e, in particolare, dei ricercatori universitari e dei docenti di religione cattolica. Sarà dunque la Corte Ue a fornire quelle risposte di tutela effettiva del precariato pubblico anche nei settori di alta specializzazione professionale, che l’inerzia o l’ostracismo del legislatore nazionale hanno impedito potessero essere trovate nell’ordinamento interno.

* Avvocato giuslavorista, difende i lavoratori privati e pubblici, ha difeso nelle più importanti cause pregiudiziali proposte dai giudici italiani davanti alla Corte di giustizia Ue, nell’ultimo decennio, in materia di diritto alla stabilità lavorativa, di riconoscimento dello status di lavoratore subordinato e di equiparazione delle tutele dei lavoratori a termine con i lavoratori a tempo indeterminato comparabili e di trasferimento di azienda.

E’ stato nominato dalla Commissione petizioni del Parlamento europeo esperto per la seduta pubblica del 22 novembre 2017 sulla situazione della precarietà lavorativa in Europa, e la sua relazione scritta ha costituito la base giuridica per la risoluzione del Parlamento Ue, in seduta plenaria, del 31 maggio 2018 contro la precarietà dei rapporti di lavoro. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche nonché relatore in molti convegni in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale, con particolare attenzione ai rapporti tra le fonti di diritto sovranazionale europeo e di diritto interno per cui nutre una passione unica e profonda.

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