È quanto scritto dai giudici della sesta sezione penale della suprema corte per spiegare la sentenza con cui lo scorso 17 dicembre hanno detto no all'istanza della difesa di Gianluca Savoini: "La conversazione registrata ha ad oggetto un accordo illecito per la retrocessione di importanti somme di denaro a favore del partito politico Lega e dei funzionari russi, coinvolti nella trattativa della vendita di prodotti petroliferi"
La registrazione della conversazione tra Gianluca Savoini, Francesco Vannucci, Gianluca Meranda e alcuni funzionari russi consegnato ai magistrati dal giornalista dell’espresso Stefano Vergine costituisce una “notizia di reato” e, come tale, può essere utilizzata per il prosieguo delle indagini e la ricerca delle prove. È il senso di quanto scritto dai giudici della sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con la quale lo scorso 17 dicembre hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa di Gianluca Savoini. L’ex portavoce di Matteo Salvini e referente dell’associazione Lombardia-Russia, aveva impugnato l’ordinanza del Riesame di Milano che aveva confermato il sequestro probatorio di due telefoni cellulari, documenti e alcune chiavette usb avvenuto nell’ambito dell’inchiesta su presunti fondi russi alla Lega che vede indagato Savoini per corruzione internazionale. Secondo l’ordinanza impugnata, scrivono i giudici di piazza Cavour, “il fumus delicti che legittima il sequestro probatorio si evince dal contenuto di un file contenente una traccia audio” (quella consegnata ai pm dal giornalista del settimanale romano), mentre “la conversazione registrata ha ad oggetto un accordo illecito per la retrocessione di importanti somme di denaro a favore del partito politico Lega e dei funzionari russi, coinvolti nella trattativa della vendita di prodotti petroliferi. In particolare, in un passaggio della conversazione – si legge ancora – si chiariva come fosse già stato raggiunto un accordo i cui termini essenziali erano riportati in uno screenshot di appunti alla cui ricerca e pertanto funzionale il sequestro” si legge nelle motivazioni.
Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, “a prescindere dalla utilizzabilità in sede processuale, la registrazione riproduce un avvenimento storico” e “rimanda al contenuto dichiarativo di soggetti precisamente individuati grazie alle dichiarazioni del giornalista Stefano Vergine, ed anche in mancanza dell’attuale identificazione dell’autore della registrazione, legittima le indagini del pubblico ministero per verificare la portata e la sussistenza della notizia criminis che dal suo contenuto si evince – concludono i giudici di Piazza Cavour – una volta che siano state positivamente acclarate l’autenticità e l’attendibilità della registrazione stessa, esito questo già positivamente sperimentato, essendo state escluse manipolazioni ed interventi esterni sul supporto che contiene la traccia audio”. L’audio in questione era stato registrato nella hall dell’hotel Metropol di Mosca nell’ottobre 2018 e consegnato dal giornalista ai magistrati avvalendosi del segreto professionale sulla fonte. Il file, secondo la difesa di Savoini, costituisce una captazione illecita e anonima inutilizzabile, mentre per il tribunale del riesame di Milano è una notizia di reato e durante le indagini può essere utilizzata.