Un mese fa la Cassazione aveva deciso un nuovo processo d’appello per gli imputati del processo per l’omicidio di Marco Vannini. Oggi nelle motivazioni degli ermellini si legge che la morte del giovane sopraggiunse” dopo il colpo di pistola “ascrivibile soltanto ad Antonio Ciontoli” che “rimase inerte ostacolando i soccorsi“, e fu “la conseguenza sia delle lesioni causate dallo sparo che della mancanza di soccorsi che, certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l’effetto infausto”. A Ciontoli, in appello, la pena era stata ridotta da 14 a 5 anni per la derubricazione del reato da omicidio volontario a colposo.
Vannini, 20 anni, era nell’abitazione della famiglia Ciontoli, a Ladispoli, centro urbano sul litorale a nord di Roma, la sera del 17 maggio 2015 quando fu colpito dallo sparo della pistola di Antonio Ciontoli, il padre della sua ragazza, Marina, e rimase agonizzante per 110 minuti. In primo grado, ricorda la Cassazione nel suo verdetto, Ciontoli fu condannato a 15 anni di reclusione per omicidio perché “nonostante avesse ferito Vannini, ritardò i soccorsi e fornì agli operatori del 118 e al personale paramedico informazioni false e fuorvianti, così cagionando, ad avviso del giudice di primo grado, accettandone il rischio, il decesso, che avvenne alle ore tre del 18 maggio 2015 a causa di anemia acuta meta emorragica”
.
Per concorso colposo nell’omicidio commesso da Ciontoli, in primo grado furono condannati a tre anni di reclusione ciascuno anche i suoi figli Federico e Martina, e sua moglie Maria Pezzillo, per essere stati “spettatori del progressivo peggioramento delle condizioni di salute” di Vannini “che per il dolore si lamentava ad alta voce“. In appello, invece, l’omicidio fu riqualificato come “colposo” e, tra le proteste dei familiari di Vannini, per Ciontoli la pena scese a 5 anni. Rimase invariata quella per i familiari. Per cui si aggrava in vista dell’appello bis la posizione perché per gli ermellini “presero parte all’omicidio di Marco Vannini”. Quindi dovrà essere esaminato anche a loro carico l’elemento del “dolo” per la consapevolezza che ritardando i soccorsi il giovane, che sapevano colpito da uno sparo tanto che avevano cercato “il foro d’uscita”, sarebbe morto. Per la Cassazione: “Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso”, “nuovo giudizio sull’elemento soggettivo in capo agli imputati”.