Voli cancellati, pacchetti viaggio prenotati ma di cui non si può usufruire a causa delle restrizioni attuate dai vari Paesi. E ancora, i biglietti per le partite di calcio non giocate o per i concerti annullati dagli organizzatori e l’abbonamento della palestra in cui non si è potuto andare perché chiusa. Per queste e altre cose a cui molti cittadini hanno dovuto rinunciare in questi giorni di emergenza coronavirus il governo ha previsto che si possa chiedere il rimborso e ha stilato una serie di linee guida contenute nel decreto legge n. 9 del 2 marzo e nel decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte del 4 marzo 2020.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL RIMBORSO – Possono richiedere il rimborso del costo sostenuto:
1) coloro che sono stati posti in quarantena o, comunque, risultino residenti o domiciliati nei Comuni che rientrano nella “zona rossa”, o comunque soggetta a limitazioni
2) coloro, sia privati che aziende, che hanno programmato qualsiasi tipologia di viaggio o trasferta, con partenza o arrivo nelle aree soggette a limitazioni
3) coloro che, avendo prenotato viaggi o trasferte per partecipare a concorsi, eventi o manifestazioni di qualsiasi natura, hanno verificato l’annullamento con provvedimento assunto dalle autorità competenti
4) coloro che, avendo acquistato in Italia titolo di viaggio per destinazioni all’estero, abbiano accertato che l’ingresso in queste aree sia stato vietato con provvedimento assunto dalle autorità locali a causa dell’epidemia.

Per chi si trovasse in una situazione che non rientra in nessuno dei casi sopra elencati, come ad ad esempio per chi si deve recare in una località a ridosso della zona rossa, secondo l’Unione nazionale consumatori valgono le regole di sempre, quindi il Codice civile, il Codice del turismo e il Regolamento della Corte Europea n. 261/2004 in materia di voli.

ENTRO QUANDO – Per fare richiesta di rimborso bisogna inoltrare una comunicazione all’agenzia di viaggi o alla compagnia area, in cui richiede il rimborso del costo sostenuto, allegando copia del titolo di viaggio e, qualora si tratti di un evento annullato, documenti che ne certifichino la prevista partecipazione. Questa comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni: dalla cessazione del divieto imposto (quarantena, limitazione); dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento programmato; dalla data prevista per la partenza verso un Paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso. Entro i successivi 15 giorni dall’effettiva ricezione della richiesta, il destinatario della domanda deve provvedere al rimborso della somma erogata, oppure all’emissione di un voucher di pari importo, che dovrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione.

PACCHETTI TURISTICI – Chi ha organizzato una vacanza o un viaggio ma si trova a fare i conti con le limitazioni e i divieti imposti per contenere i contagi, ha due opzioni di rimborso a disposizione a seconda del caso specifico in cui rientra. Così, chi deve andare nelle immediate vicinanze di una zona rossa ha diritto, prima dell’inizio del pacchetto, di cancellarlo e chiedere il rimborso integrale dei pagamenti eventualmente già effettuati, entro quattordici giorni dalla comunicazione del recesso. Per chi invece doveva o deve andare nella zona rossa, i nuovi decreti prevedono che, in deroga al Codice del turismo, il tour operator, invece di rimborsare il cliente, possa offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro un anno. Quindi per esempio se uno deve andare a Codogno, nella zona rossa, ha meno diritti di chi deve andare a Lodi, ossia nelle vicinanze della zona rossa: il primo infatti, ottiene un voucher o la modifica delle date del viaggio, il secondo invece può avere il rimborso integrale dei soldi spesi.

Se invece si deve andare in un luogo che non è nella zona rossa o nelle sue immediate vicinanze, ma il tour operator, prima della partenza, è stato costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali del pacchetto acquistato, allora il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure annullare il viaggio senza corrispondere le spese di recesso. Se le modifiche imposte al contratto comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo, oppure può accettare un pacchetto sostitutivo, o, infine, recedere senza spese. Insomma, se si aveva un pacchetto per visitare un città, ma i musei sono tutti chiusi, si può andare lo stesso, ma si ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. Oppure si può optare per il recesso e l’organizzatore deve rimborsare entro quattordici giorni.

VOLI – Anche in questo caso, come per i pacchetti turistici, si verifica una disparità tra chi ha il volo cancellato perché doveva andare in Stati esteri dove è impedito o vietato l’ingresso di cittadini italiani, e chi invece si è visto annullare il volo dalla compagnia aerea a causa di tagli o modifiche alle rotte effettuate. Nel primo caso, il vettore ha quindici giorni dalla richiesta del consumatore per rimborsare ovvero emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. La scelta è della compagnia aerea. In caso di cancellazione del volo per decisione autonoma della compagnia, invece, il passeggero ha diritto ai rimborsi o alla possibilità di riprogrammare il volo in un’altra data a sua scelta, a seconda della disponibilità di posti, allo stesso prezzo già pagato. Il rimborso, però, deve avvenire entro 7 giorni (e non 15 come previsto dai nuovi decreti) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o la riprogrammazione del volo, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale.

TRENI – Trenitalia dà la possibilità di chiedere e ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini sopra citati e giustificando il mancato viaggio con uno dei quattro motivi previsti dai nuovi decreti del governo. Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria. Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito modulo on line o presso le biglietterie. Queste misure si aggiungono a quelle già adottate, in via autonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il primo marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.

GITE SCOLASTICHE – Il decreto firmato dal governo il 4 marzo scorso ha sospeso fino al 3 aprile tutte le gite, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche organizzate dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero. Per tutti questi casi valgono le stesse norme in vigore per i pacchetti turistici e, in più, il rimborso può essere effettuato dall’agenzia viaggi o anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Ma ci molte altre situazioni che sono state trascurate e non previste.

PARTITE DI CALCIO, CONCERTI E ALTRE MANIFESTAZIONI – In questi casi il rimborso è obbligatorio sia per gli eventuali costi di viaggio/trasferta sostenuti che per il prezzo del biglietto pagato per l’evento. Per quanto riguarda le partite di calcio, il governo ha stabilito che fino al 3 aprile dovranno giocarsi a porte chiuse e quindi si ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno) e del prezzo del biglietto per la partita (chi ha un abbonamento può reclamare una quota). Per concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi invece, se c’è stata una cancellazione si ha diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto o di una quota dell’abbonamento; se invee l’evento è stato solo rinviato a un’altra data, il possessore di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso, mentre l’abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.

ALBERGHI – Chi aveva prenotato un albergo per una vacanza, per motivi di lavoro o per assistere a un evento annullato a seguito dell’emergenza coronavirus, oppure non può più viaggiare, essendo in quarantena, ha diritto alla restituzione della caparra.

ASILI NIDO, MENSE E RETTE VARIE – Il decreto del 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia. In questo caso, vale la regola generale: chi paga per avere un servizio, una prestazione, che poi, non per colpa sua, non viene effettuata, ha diritto a riavere i soldi, a essere rimborsato, altrimenti l’altra parte avrebbe un arricchimento ingiustificato e indebito.

PALESTRE – Qui la questione è più labile, dal momento che, per quanto riguarda le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, il decreto del 4 marzo prevede che, fino al 3 aprile, siano ammesse solo a condizione che si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Se, quindi, non è possibile mantenere la distanza, scatta il diritto al rimborso del singolo titolo di ingresso. Per gli abbonamenti, invece, bisogna distinguere. Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l’abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile, se l’abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è relativo al mese di marzo o comunque mensile, si ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzata.

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