3) Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?
Sì. La sospensione vale fino al 3 aprile 2020.
4)Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?
Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’agenzia nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.
5)Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?
Sì. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
6)Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?
La disposizione di sospensione è disciplinata dall’art. 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 e dall’art. 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.