Dopo il nuovo decreto che restringe ulteriormente la possibilità di uscire di casa per contenere la diffusione del coronavirus, una circolare inviata ai prefetti da Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, precisa quando sono legittimi gli spostamenti. Inoltre, si specifica che le aziende la cui attività non è stata sospesa dall’ultimo Dpcm sono tenute a comunicare al prefetto “le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”, nonché “la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività”. La comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare un “servizio pubblico essenziale“. Ai prefetti spetta poi una “valutazione” ed una eventuale sospensione delle attività.
Vietato spostarsi dal Comune in cui ci si trova: le condizioni
Il divieto alle persone di spostarsi “dal comune in cui attualmente si trovano”, tranne che “per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, si legge nella circolare, “persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia”. Rimangono tuttavia consentiti i movimenti effettuati “per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune“.
Autorizzazione del Prefetto per gli impianti a ciclo continuo
Al prefetto, stabilisce la circolare firmata da Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, spetta “una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività”. Il meccanismo delineato dal decreto, sottolinea Piantedosi, “non introduce una forma di preventiva autorizzazione da parte” del prefetto ma, “in un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all’adozione di una eventuale sospensione”.
In questa prospettiva, aggiunge, “risulta di fondamentale importanza” che i prefetti valutino “con la massima celerità, avvalendosi del contributo specialistico di qualificati soggetti istituzionali, chiamati a fornire, secondo le consuete dinamiche di una leale collaborazione, idonei elementi atti a consolidare l’impianto del provvedimento sospensivo”. Si invitano poi i prefetti ad avviare “interlocuzioni con gli uffici delle Regioni e degli altri enti territoriali nonché con le Camere di commercio e gli altri organismi eventualmente presenti sul territorio in vista di una preliminare ricognizione dei siti produttivi relativi ad attività potenzialmente interessate dalle disposizioni”.
Consentita attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa
Viene segnalato, infine, che il decreto “consente lo svolgimento delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente, cui è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi”.