di Antonio Tesoro *

Doveva arrivare un virus, non informatico, a digitalizzare definitivamente la giustizia. Per la prima volta, 19 anni fa, con il D.p.r. n.123 del 2001, è stata regolamentata la disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Poi una lunga sperimentazione a fasi alterne e con non poche resistenze fino all’obbligatorietà con il d.l. n.90 del 2014 del deposito telematico nel processo civile, che ha fatto nascere il 30 giugno 2014 il tanto temuto processo civile telematico (Pct).

L’operatività tuttavia è rimasta ridotta in quanto l’obbligo di deposito telematico si applicava solo ai ricorsi per decreto ingiuntivo, mentre per i giudizi ordinari era riferito soltanto ai procedimenti iscritti a ruolo dal 3 giugno 2014; dal 31 dicembre 2014 l’obbligo è stato esteso a tutti i procedimenti con riferimento agli atti cosiddetti “endoprocessuali”, lasciando la scelta di deposito cartaceo o telematico degli atti introduttivi dei giudizi.

Intanto il 1° gennaio 2017 anche la giustizia amministrativa diventa telematica con il processo amministrativo telematico (Pat) e un cosiddetto “doppio binario”, che solo dal 1° gennaio 2018 dispone l’obbligo di svolgimento di tutti i giudizi innanzi alla giurisdizione amministrativa con modalità telematiche.

La giustizia tributaria comincia a muovere i primi passi verso l’informatizzazione del processo a decorrere dal 1° luglio 2019 con la nascita del processo tributario telematico (Ptt) obbligatorio per tutte le parti del processo che dovranno notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti esclusivamente con modalità telematiche.

Negli ultimi anni, insomma, avvocati e giudici non solo sono stati catapultati in un mondo virtuale, fatto di strumenti elettronici sconosciuti ai più – firma digitale, Pec, redattori, punti di accesso, moduli Pdf, Pagamenti Telematici – ma sono stati chiamati a inseguire la costante, veloce e incessante evoluzione del sistema.

Adesso che un virus impone a tutti di restare a casa il “sistema giustizia telematica” diventa stabile e il ministro della Pubblica amministrazione chiede l’utilizzo del digitale non più in via sperimentale, assegnando risorse e dotazioni. La giustizia telematica dimostra di aver retto lo stress della pandemia, è finalmente apprezzata e diventa una risorsa stabile che consente di essere ampliata con le udienze telematiche ed avviata anche nel settore penale.

Oggi con il Covid-19 è necessario per tutti l’obbligo di fruizione di strumenti tematici che il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 incentiva; e questo a partire dall’utilizzo del pagamento del contributo unificato telematico all’art. 83 comma 11: “Gli obblighi di pagamento del contributo unificato … sono assolti con sistemi telematici di pagamento”, fino allo svolgimento delle udienze in videoconferenza, peraltro già previsto, a seguito dell’emanazione del d.l. 8 marzo 2020, n° 11 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (Dgsia) che ha emanato un provvedimento ad hoc (come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. F e comma 7, del d.l. 8 marzo 2020, n. 11).

I collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili saranno organizzati dal giudice utilizzando Skype for Business o Teams e per le udienze penali mediante l’utilizzo degli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari. Un nuovo mondo giustizia!

Gli avvocati auspicano però l’introduzione di un processo telematico unico, con regole tecniche condivise per una fruizione semplice anche da parte di chi non è avvezzo alla tecnologia.

Infine c’è ancora un aspetto da non sottovalutare: la questione delle notifiche a mezzo Pec ancora oggi non regolamentate per la mancanza del Registro Ipa, ossia dell’elenco ufficiale da cui sia possibile estrarre validamente l’indirizzo da utilizzare per le notifiche tematiche alla Pa.

Pertanto, o si rende valido e utilizzabile tale registro o si obbligano tutte le pubbliche amministrazioni a comunicare immediatamente il proprio indirizzo Pec al registro PP.AA. per eseguire le notifiche telematiche, prevedendo in caso di omessa comunicazione specifiche sanzioni, come fra l’altro previsto dalla legge forense nel caso di inadempimento dell’avvocato all’obbligo di comunicare il suo indirizzo di posta certificata.

Covid-19 ha un effetto positivo, è l’occasione per l’avvio di una nuova giustizia, di uno “smart working” della giustizia che potrà consentire a tutti gli operatori del diritto di semplificare gli adempimenti anche di udienza, rendendo più fruibile e anche più celere lo svolgimento dei processi per una giustizia finalmente effettiva e certa, quantomeno nei tempi.

* Avvocato civilista, mi occupo in particolare di diritto del lavoro e delle esecuzioni civili. Ho la passione per il diritto delle nuove tecnologie e Privacy e ho fondato a Messina il CSIG (Centro Studi Informatica Giuridica). Mi piace insegnare e sono stato responsabile nazionale dipartimento PCT AIGA e membro del tavolo ministeriale permanente per lo sviluppo del PCT, componente della commissione paritetica presso per il Tribunale di Messina per l’avvio e la risoluzione delle problematiche inerenti il PCT. Ho collaborato alla redazione di due Volumi editi CEDAM in materia di GDPR ed oggi sono Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Messina.

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