di Angelo Maurilio Tuozzo *

In ordine alla presenza in aula del personale docente, in più occasioni in giurisprudenza ci si è chiesti quali siano gli adempimenti che incombono su questa categoria di lavoratori. Orbene, la Corte di Cassazione pronunciatasi sul tema ha ribadito un principio già espresso in altre sentenze, concludendo per l’inesistenza di un obbligo di strisciare il badge da parte del personale docente e ritenendo che le sanzioni inflitte sulla base dell’orologio marcatempo vadano annullate (Cass. sez. Lavoro n. 20812 del 18/5/2016, in senso conforme Cass. sez. Lavoro n.11025/2006 del 12/5/2006); si è tuttavia, al contempo, sottolineata l’importanza del registro di classe.

E invero si è rimarcato che la contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, pur avendo disciplinato gli obblighi di lavoro del personale docente oltre che di quello amministrativo, tecnico e ausiliario, non ha mai previsto a carico del personale docente l’obbligo di attestare la presenza nell’istituto attraverso l’utilizzo di sistemi obiettivi e automatici; ciò al contrario di quanto i contratti collettivi hanno previsto per il personale non docente, facendo discendere dall’inadempimento la responsabilità disciplinare del dipendente.

Si è al riguardo sottolineato che “il Ccnl 4 agosto 1995 aveva ritenuto di dovere differenziare, quanto alla responsabilità disciplinare, la posizione dei capi di istituto e del personale docente rispetto a quella del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, stabilendo per i primi, all’art. 56, il rinvio alle norme del D.Lgs. n. 297 del 1994, che nulla dispongono in merito alle modalità di attestazione dell’orario di lavoro” (Cass. sez. Lavoro n. 20812 del 18/5/2016).

Inoltre, la Cassazione a ragion veduta ritiene che la diversa regolamentazione vada ricercata nella peculiarità della funzione docente, poiché mentre per i dipendenti del settore amministrativo e tecnico risulta stabilito e predeterminato l’orario di lavoro, più complessa e particolare è “la disciplina degli obblighi del personale docente, che non si esauriscono nell’attività di insegnamento, ma comprendono anche tutte le attività propedeutiche e funzionali alla prestazione, attività che non necessariamente debbono essere svolte all’interno dell’istituto” (Cass. sez. Lavoro n. 20812 del 18/5/2016).

Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che riguardo all’obbligo di presenza nella classe da parte del docente è previsto – ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Ccnl 2003 – l’obbligo di “trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”; questa dovrà risultare dalla sottoscrizione del registro di classe, che, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza della stessa Corte ha natura di atto pubblico (cfr. fra le più recenti Cass. Pen. 28.4.2011 n. 27377). Sul punto, è bene sottolineare che attualmente è in vigore il registro elettronico (previsto all’art. 7 comma 31 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 conv. nella Legge.7.agosto.2012,.n..135) il quale stabilisce che “a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.”

Il periodo emergenziale che in questi giorni stiamo attraversando, la conseguente chiusura delle scuole e l’introduzione delle attività di docenza a distanza rende opportuna una risposta agli operatori del settore circa l’obbligatorietà o meno del registro di classe. Sul tema dello smart-working dei docenti, considerata la mancanza un’aula reale, si è osservato che il registro di classe, quale atto pubblico, mal si concilia evidentemente con la possibilità di poter attestare da parte del docente la sua presenza in classe, nonché l’attività svolta durante le ore di lezione alla sua presenza.

Va precisato a questo riguardo che il Miur, in relazione alle prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza (nota prot. 388 17/3/2020), ha ricordato “l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica”, nonché “la preziosità dell’utilizzo del registro elettronico”; nulla ci dice, tuttavia, in relazione alla firma del docente e in ordine all’attestazione della presenza degli alunni. Si auspica, quindi, che sul tema ci sia un puntuale e preciso intervento chiarificatore.

* Giuslavorista nel settore del pubblico impiego, con particolare riferimento al mondo della scuola. Da oltre vent’anni svolgo la professione al fianco dei lavoratori più deboli e ho condotto molte battaglie per le persone imprigionate nel sistema del precariato. Obiettivo principale della mia attività è far si che i lavoratori possano acquisire la maggiore serenità possibile, spesso garantita da un rapporto a tempo indeterminato o quanto meno da un dignitoso rapporto a termine, al fine di consentire al lavoratore di dare il meglio di sé sul luogo di lavoro. Pubblico spesso articoli legati alle vertenze scolastiche su uno dei maggiori siti che si occupa del tema.
Svolgo la mia professione nella città di Salerno ma il contenzioso seguito dallo studio investe Tribunali dislocati sull’intero territorio nazionale.

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