Cronaca

Coronavirus, il chiarimento del governo: ‘Può fare il bagno chi abita entro i 200 metri dal mare’

Palazzo Chigi ha risposto sul sito internet ufficiale a una domanda dei cittadini, ribadendo che è consentito tuffarsi in acqua qualora il mare sia distante entro il limite dei 200 metri dalla propria abitazione

Un chiarimento, sul sito ufficiale del governo, per specificare un particolare ben preciso che riguarda quei pochi fortunati che vivono praticamente di fronte al mare, al lago o al fiume: chi abita entro i 200 metri dall’acqua può fare il bagno, se non è vietato da ordinanze locali, e tale possibilità è vigente dall’inizio della fase 1. E’ quanto scrive Palazzo Chigi in uno degli ultimi aggiornamenti nella “faq” sul decreto “#iorestoacasa”. Un chiarimento logico, che non rappresenta nessun tipo di apertura rispetto alle misure vigenti, anche perché il governo sottolinea più volte che resta comunque valido il limite dei 200 metri da casa anche per la nuotata. Che, in pratica, è assimilata all’attività motoria. La risposta di Palazzo Chigi a una domanda specifica, infatti, non lascia spazio a interpretazioni alternative. Testuale: “È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona“.

Non solo. Sul sito internet dell’esecutivo è chiarito anche un altro aspetto: “I predetti luoghi non sono chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione. Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione – è specificato – e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti”. “Sono fatti salvi – si aggiunge – diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali. La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono”.