Anche l’acquisto di mascherine darà diritto a una detrazione fiscale: se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE, infatti, si potrà ottenere uno sconto del 19% nell’ambito delle spese sanitarie. L’annuncio arriva dall’Agenzia delle Entrate, in una circolare firmata oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, che chiarisce alcuni punti dei decreti anti-coronavirus, spiegando la procedura per avere diritto allo sconto fiscale, sia per i dpi che per le donazioni ai conti dedicati all’emergenza.

Lo scontrino o la fattura di acquisto dovranno indicare il soggetto che effettua la spesa e la conformità del dispositivo. Occorre controllare quindi che sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura per i dispositivi compresi nella ‘Banca dati dei dispositivi medici’ pubblicata sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Viene semplificata anche la detrazione per le donazioni alla Protezione Civile e ai conti dedicati all’emergenza: bastano l’estratto conto o la ricevuta per avere diritto allo sconto fiscale. Per le donazioni tramite piattaforme di crowdfunding i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati. Non è prevista per le donazioni in contanti.

Le sospensioni per adempimenti e procedimenti – La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica Iva del primo trimestre 2020 e dell’’esterometro’ del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.

Sì agli accordi di conciliazione a distanza – La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione – Nel caso di istanze di accertamento con adesione, presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile, estesa in un secondo tempo fino all’11 maggio. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il primo e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

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