Un Comune non può farsi pagare la tariffa per l’erogazione del servizio idrico integrato quando manca o non funziona l’impianto di depurazione delle fognature comunali. Questo elementare principio di giustizia è stato ribadito con forza, pochi giorni fa dalla Cassazione civile (Sez. III n. 7947 del 20 aprile 2020) a proposito di una vertenza del Tribunale di Chiavari tra un condominio e la società Acque Potabili S.p.A. (incaricata della riscossione della tariffa per l’erogazione del servizio idrico integrato).

E’ questo l’ultimo atto di una annosa problematica giuridica innescata da una legge del 1994 e un decreto legislativo del 2006 secondo cui la quota del servizio idrico era dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Questa assurda disposizione veniva fortunatamente annullata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 335 del 2008) in quanto l’obbligo di pagamento della tariffa risultava non correlato ad alcuna controprestazione. E così si cambiava la legge e, con l’art. 8 sexies della legge n. 13 del 2009, si stabiliva che, comunque, gli utenti devono pagare, come concorso spese, solo se l’impianto di depurazione si sta costruendo e attivando; ma intanto, per il periodo precedente l’utente va rimborsato entro cinque anni al massimo.

Proprio il caso della sentenza dove la magistratura aveva “accertato che l’impianto non compiva un ciclo completo di depurazione”. Ma l’ente gestore del servizio rifiutava il rimborso sostenendo che, per effettuarlo, occorreva una ulteriore “attività amministrativa volta ad individuare il periodo di inattività del depuratore e la misura dell’indebito”. Argomentazione che veniva seccamente respinta dalla Cassazione in quanto nessuna ulteriore attività era prevista dalla legge. E così la Suprema Corte ha pienamente confermato che era stata provata la “non completezza del ciclo di depurazione e la non rilevabilità di dati relativi al suddetto ciclo”. E pertanto, “la portata della sentenza della Corte costituzionale è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge”.

Insomma, se l’impianto di depurazione manca, funziona male o depura solo parzialmente, non si può chiedere al cittadino di pagare per una prestazione che non riceve; e, se ha pagato, va rimborsato.

Si tratta di un principio (sacrosanto) che vale la pena di far conoscere a tutti. Perché questo è un paese dove ci sono molti Comuni con fognature prive di depurazione ovvero con depuratori che non funzionano o depurano solo una parte dei liquami (spesso con bypass truffaldini). Tanto è vero che proprio per un centinaio di questi Comuni l’Italia è già stata condannata dalla Corte di giustizia europea ed altre procedure di condanna sono in corso (ne ho già parlato in un mio post su questo blog nel giugno 2018).

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