di Nicola Fiorita*
La lettura della sentenza 841 del Tar Catanzaro emessa lo scorso sabato 9 maggio in accoglimento del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci restituisce un giudizio netto e impietoso sull’Ordinanza della Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, con la quale si consentiva la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto.
È bene ricordare che il giudice amministrativo non si pronuncia sul merito dei provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, limitandosi a valutarne i profili di legittimità. Non si tratta quindi, come vorrebbe la presidente Jole Santelli, di discutere se fosse conveniente riaprire i bar o se tanto prima o poi comunque riapriranno, ma si tratta piuttosto di capire in che Stato viviamo, che Stato vogliamo e come intendiamo costruirlo.
Il Tar ha annullato l’Ordinanza firmata dalla presidente Santelli riconoscendo la sussistenza di tutti i motivi di illegittimità lamentati dall’Avvocatura dello Stato nel ricorso. Il provvedimento era illegittimo per incompetenza, ossia perché è stato esercitato un potere da parte di chi non ne disponeva la titolarità; era illegittima per carenza di motivazione, ossia perché l’istruttoria effettuata per valutare la praticabilità di una misura come quella adottata si limitava a prendere in considerazione il solo parametro della replicazione dei contagi, senza valutare tutti gli altri criteri necessari a definire con accuratezza l’applicazione del principio di cautela sanitaria (ad esempio la solidità dei sistemi sanitari territoriali); era illegittima finanche per eccesso di potere perché “occorre ricordare come la violazione del principio di leale collaborazione costituisca elemento sintomatico del vizio dell’eccesso di potere”.
Praticamente il Tar– come ben sanno tutti coloro che in qualche modo praticano il mondo del diritto – ha dichiarato che in quella disposizione voluta dalla presidente Santelli si annidavano tutti i motivi di illegittimità possibili per un provvedimento amministrativo.
Ma è interessante leggere anche la parte delle motivazioni nelle quali il giudice catanzarese evidenzia come in questo caso non si ricada nella fattispecie del conflitto di attribuzione dei poteri (che andrebbe eventualmente giudicato dalla Corte Costituzionale) perché quei poteri spettano allo Stato: non soltanto per la competenza esclusiva in materia di “profilassi internazionale” (art. 117 comma 2 lettera q) della Costituzione: è appena il caso di ricordare che l’Oms ha definito Sars-Cov 2 una pandemia…), ma anche in virtù della stessa competenza concorrente in materia di “tutela della salute” e di “protezione civile” (sempre articolo 117) e per il fatto che per i motivi propri dell’emergenza le decisioni debbano essere assunte al massimo livello unitario, guardando al principio di sussidiarietà enunciato dall’articolo 118 in una ponderata ottica di adeguatezza.
Il Tar ha dunque ritenuto che neanche venisse in discussione il potere sostitutivo che lo Stato può esercitare nei confronti delle Regioni in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, essendo stata la Regione ad esorbitare dai suoi poteri.
In conclusione, secondo il giudice amministrativo la presidente Santelli ha agito illegittimamente e lo ha fatto a nostro parere con una chiara volontà politica di segnare uno strappo, un’accelerazione che non infrangeva solamente i criteri morali della cautela e del buon senso, ma anche quelli giuridici della legittimità.
La clamorosa bocciatura del provvedimento della Regione, nel mentre ci racconta l’ennesima storia di subordinazione delle classi dirigenti calabresi a logiche estranee agli interessi del territorio e dei cittadini, ci avverte altresì della necessità di contrastare con ancora più forza i progetti scellerati legati alla cosiddetta autonomia regionale differenziata tanto fortemente voluti dagli alleati politici di Jole Santelli, che – lo ricordiamo – esprimono il suo vice: un processo che, se attuato, rischierebbe evidentemente di frantumare il Paese e di lasciare al proprio destino le aree più deboli e svantaggiate come la Calabria.
Siamo lieti che in questo caso per reagire alla manifesta irresponsabilità politica della presidente della Regione e della sua maggioranza non sia occorso ricercare un giudice a Berlino, ma abbia potuto rendere giustizia il Tar di Catanzaro. Riteniamo però che la politica non debba rimanere inerte di fronte all’emergenza sanitaria: per questi motivi facciamo appello a tutte le forze politiche e sociali, ai consigli comunali e provinciali e a quello metropolitano di Reggio Calabria, allo stesso Consiglio regionale affinché si apra un grande dibattito pubblico sui rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, il quale possa vedere anche una nuova definizione del Titolo V della seconda parte della Costituzione per come è stato maldestramente riformato nel 2001.
Un’apertura di confronto che deve partire da un immediato e pregiudiziale atto di responsabilità politica: dichiarare che le bozze di intesa sulle quali i ministri Stefani prima e Boccia dopo hanno lavorato, rispettivamente, con le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono da ritenersi ad oggi superate e che, in quanto tali, non potranno essere sottoposte all’esame del Parlamento, al quale occorre restituire il suo ruolo centrale, anche in una necessaria opera di revisione degli assetti istituzionali del Paese.
Invitiamo pertanto istituzioni, partiti, sindacati, associazioni, esponenti del mondo scientifico e della cultura, singoli cittadini ad esprimersi pubblicamente nell’adesione a questo nostro appello per il ritiro delle bozze di intesa e per l’apertura di un grande dibattito sugli assetti della Repubblica, una e indivisibile in un equilibrato rapporto tra Stato e autonomie.
*consigliere comunale di Catanzaro e responsabile del movimento “Cambiavento”