REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

1^ SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, Dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 14057/2014, posta in deliberazione all’udienza del 9.09.2019 e vertente tra le parti:

VENDOLA NICOLA

ATTORE

e

EDITORIALE IL FATTO S.P.A., GOMEZ HOMEN PETER, GALEAZZI LORENZO, CASULA FRANCESCO, ORINI SAMUELE

CONVENUTI

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 14057/2014 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, cosi provvede:

  1. accertati il travalicamento del diritto di cronaca e la conseguente lesione della reputazione personale e professionale di Vendola Nicola, condanna Editoriale II Fatto s.p.a., Peter Gomez Homen, Lorenzo Galeazzi, Francesco Casula e Samuele Orini, nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma di €. 40.000,00, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo a titolo di risarcimento del danno;
  2. condanna i convenuti, in solido tra loro e per quanto di pertinenza di ciascuno, a rimuovere l’articolo dal titolo “Ilva, la telefonata choc di Vendola: risate al telefono per le domande sui tumori” a firma di Casula Francesco e Galeazzi Lorenzo, pubblicato nell’edizione online del giornale “Il Fatto Quotidiano” diretto da Gomez Homen Peter, in data 15.11.2013, in uno al pertinente video montato da Orini Samuele, dalla pagina web del sito internet del giornale in parola e da ogni altro sito di pertinenza del medesimo;
  3. ai sensi dell’art. 120 c.p.c., dispone la collocazione, a cura e spese dei convenuti in solido, del testo per estratto della presente sentenza sul sito web dell’edizione online del giornale “Il Fatto Quotidiano”, per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi;
  4. ai sensi dell’art. 120 c.p.c., dispone la pubblicazione, a cura e spese dei convenuti in solido, del testo per estratto della presente sentenza sull’edizione cartacea del giornale “Il Fatto Quotidiano”;
  5. fissa in €. 500,00 la somma di denaro dovuta dai convenuti in solido per ogni inosservanza o violazione successiva, ovvero per ogni giorno tardiva esecuzione, degli obblighi di fare di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono;
  6. rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
  7. condanna i convenuti in solido a rimborsare all’attore le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.372,50, di cui € 5.534,00 per compensi professionali al difensore ed € 838,50 per spese esenti, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge;
  8. sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Bari, il 24 marzo 2020

Il Giudice Unico

(dott. Giuseppe Marseglia)

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