Sì ai voucher nel settore del turismo, purché si preveda anche un rimborso. Secondo l’Antitrust, l’articolo del decreto Cura Italia che consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher per “compensare” la cancellazione di viaggi, voli e hotel per via dell’emergenza da Covid-19 è in conflitto con la normativa europea che prevede il diritto al rimborso in denaro in casi di circostanze straordinarie. Raccogliendo le lamentele dei consumatori, l’Antitrust ha inviato una segnalazione a governo e Parlamento: senza una correzione, avverte, “interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastante”.
L’articolo 88-bis del Cura Italia, spiegano, è in contrasto con la normativa europea che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore a ottenere un rimborso. L’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. Per essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, i voucher devono presentare alcune caratteristiche, tra cui una copertura assicurativa in caso di fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se il voucher scade senza essere utili.
La Commissione ha anche rilevato che, per via delle gravi perdite del settore turistico, bisognerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher: le disdette superano ampiamente le nuove prenotazioni, aumentando le difficoltà delle agenzie. Una diffusa accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore. Il che garantisce indirettamente la salvaguardia degli interessi dei viaggiatori: se agenzie e tour operator diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere mai alcun rimborso.