L’Inps ha pubblicato la domanda per l’indennità Covid prevista per il mese maggio 2020, che per alcune categorie sale a 1000 euro. È attivo il servizio online per la presentazione delle richieste. La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dal decreto Rilancio. Ecco chi ne ha diritto e come chiederla.
Il bonus sale a 1000 euro per cococo e stagionali del turismo – Un’indennità di 1000 euro è riconosciuta ai cococo il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 e agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro tra 1 gennaio 2019 e 17 marzo 2020. Queste due categorie non devono rifare domanda se hanno già fruito del bonus per marzo e aprile.
I paletti per i liberi professionisti – I liberi professionisti con partita Iva invece devono fare domanda e hanno diritto al bonus incrementato a 1000 euro solo se rispettano alcuni rigidi paletti. Devono avere partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, essere iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non avere un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) e soprattutto dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’Inps è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l’istituto verificherà con l’Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.
Le associazioni di rappresentanza degli autonomi avevano chiesto modifiche, facendo notare che resterà escluso chi a marzo e aprile ha ricevuto pagamenti per fatture emesse anche molto prima, così come chi nel marzo e aprile 2019 non abbia ricevuto alcun pagamento.
Per i lavoratori dello spettacolo e gli autonomi occasionali resta a 600 euro – Per i lavoratori dello spettacolo l’indennità di maggio resta a 600 euro, come per gli stagionali diversi da quelli del turismo e per lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati di vendita a domicilio. Anche loro non dovranno presentare una nuova domanda se già l’hanno inviata per l’indennità di marzo.