La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Dovrà essere assicurato un assegno da 516,46 euro pari a quello riconosciuto per altri trattamenti pensionistici
Cosa si può fare con poco più di 9,50 euro al giorno? Pensateci e poi sappiate che 285,66 euro al mese è la cifra prevista, o meglio che era prevista, per legge per gli invalidi totali. Cioè le persone che non possono in nessun modo lavorare. Ebbene in futuro non sarà più così perché è stata depositata una sentenza della Corte costituzionale che stabilisce che quei per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili. Per la legge fondamentale dell’Italia: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”.
Il caso che ha dato origine alla decisione – spiega l’Ufficio stampa della Consulta in attesa del deposito della pronuncia – riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno. Gli atti erano stati inviati ai giudici dalla Corte d’appello di Torino che aveva sollevato il conflitto. La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38.
È stato quindi affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l’articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.
La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.
Da tempo si parla della possibilità di aumentare gli importi delle pensioni di invalidità, ritenuti troppo bassi per garantire un tenore di vita dignitoso, tuttavia ad oggi non ci sono state mosse concrete in questa direzione. Ci sono possibilità di integrare la pensione di invalidità con altri strumenti di sostegno al reddito – vedi ad esempio il reddito di cittadinanza – ma questo non è sufficiente per parlare di aumenti degli assegni. Il premier Giuseppe Conte ha incontrato agli Stati Generali alcune associazioni che tutelano i diritti dei disabili e durante l’intervista per i 10 anni del Fattoquotidiano.it a una domanda sulla promessa di aumentare gli assegni ha risposto: “Abbiamo adottato numerose misure per i disabili. Dei segnali li abbiamo dati, ma occorrono due segnali in particolare: dobbiamo completare questo codice per le persone con disabilità. È giusto che loro abbiano un corpus normativo, nello stesso tempo l’altro intervento dobbiamo investire di più e consentire loro di progettare vita autonoma e consentire una vera inclusione sociale”. E dopo questo verdetto c’è anche l’obbligo appunto di intervenire.
I giudici di Torino avevano segnalato anche una una violazione del principio di uguaglianza tutelato dall’articolo 3 della Costituzione. Questo perché, secondo la valutazione dei magistrati, non è corretto che ci sia una tale differenza d’importo tra la pensione di invalidità e l’assegno sociale, quella prestazione corrisposta ai cittadini di età superiore ai 66 anni in possesso di determinati requisiti reddituali (che sono meno favorevoli di quelli richiesti agli inabili totali per il riconoscimento della relativa indennità). Dal momento che, almeno secondo i giudici piemontesi, la situazione di coloro che hanno superato i 66 anni e hanno un reddito molto basso è sostanzialmente simile a quella degli inabili totali al lavoro, costituisce violazione del principio di uguaglianza il fatto che gli importi delle due misure siano così differenti tra di loro.
“Bene l’intervento della Consulta a favore della lotta alle discriminazioni che ostacolano ulteriormente la vita delle persone con disabilità – dichiarano Filomena Gallo e Rocco Berardo, rispettivamente Segretario Nazionale e Coordinatore delle iniziative sulla disabilità dell’Associazione Luca Coscioni – La necessità è di non fermarsi a sovvenzionare i tanti casi che certamente hanno bisogno di un aiuto dello Stato, ma avere una visione più ampia del problema e prevedere gli investimenti promessi a Villa Pamphili per restituire alle persone con disabilità la loro libertà di movimento, di partecipazione, di lavoro, di vita indipendente. Questo è tanto più urgente e necessario anche in ragione dell’avanzamento della vita media delle persone”.