Anche zii, nonni e cugini potranno usufruire del bonus baby sitter, ma non quelli conviventi. L’Inps ha specificato con una circolare che il voucher, di massimo 1.200 euro da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli sotto i 12 anni nel periodo di chiusura della scuola introdotto dal Decreto Rilancio, potrà essere indirizzato anche ai propri familiari, purché non coabitanti.
Chi può chiederlo – I nuclei familiari potranno indirizzare il bonus ai propri familiari, come ai nonni, ma solo se non conviventi. Vietato, invece, nel caso di un parente convivente o se a usufruirlo è l’altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale (cioè l’altro genitore, anche se non convivente, oppure se separato o divorziato). Potranno beneficiare del bonus i genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi), ma solo se all’interno del nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, Cigs), o disoccupato o non lavoratore. Il limite dei 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Come presentare la domanda – Per richiedere il bonus sia i genitori che il baby sitter dovranno essere iscritti al portale Ipns attraverso Pin ordinario o dispositivo, Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Una volta accettata la richiesta del bonus, entro 15 giorni il richiedente riceverà la somma sotto forma di voucher che verrà erogato attraverso il Libretto Famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, presente sul portale Inps.
Congedi parentali Covid – Considerato che il voucher è alternativo rispetto al congedo parentale Covid, chi ha già ottenuto il congedo per un periodo non superiore ai 15 giorni potrà beneficiare di una cifra da 600 a mille euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.