Fino al 31 luglio 2021 niente gare per affidare i lavori su opere piccole e medie fino alla soglia comunitaria, 5,3 milioni di euro. E possibilità di deroga all’iter ordinario del Codice appalti, con procedure a trattativa ristretta, anche per le opere di rilevanza nazionale individuate dalla presidenza del Consiglio. Mentre solo per gli interventi infrastrutturali più complessi e con alto tasso di difficoltà attuativa arriveranno uno o più commissari straordinari. Sono alcune delle novità previste nella bozza del decreto Semplificazioni, che punta a sbloccare i contratti pubblici e sburocratizzare il Paese per spingere la ripresa post Covid. I 48 articoli, per ora solo abbozzati a grandi linee, dispongono anche l’accelerazione delle Valutazioni di impatto ambientale e modificano le norme su responsabilità erariale e abuso d’ufficio per far sì che i funzionari pubblici rischino di più in caso di omissioni e inerzie che quando mettono la firma per far partire i lavori.

Martedì è in agenda un vertice politico di maggioranza e il decreto dovrebbe approvare in consiglio dei ministri entro la fine della settimana. Ma in seno al governo ci sono diversi dubbi sul capitolo appalti, sulla certificazione antimafia, sulle norme per l’edilizia e sulla Via semplificata. La senatrice di Leu Loredana De Petris parla di “testo per molti versi inaccettabile se dovessero essere confermate le indiscrezioni”, perché “dietro l’alibi della semplificazione non possono nascondersi passi indietro sulla tutela dell’ambiente, deregolamentazioni sul consumo di suolo o ennesime sanatorie“. Il riferimento è all’articolo con misure in materia edilizia, che prevede solo sanzioni – ed esclude la demolizione – nel caso di abusi edilizi “leggeri”.

Deroga al Codice per un anno per i lavori sotto soglia europea – I primi due articoli sono dedicati alle procedure per “incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale”. Per quanto riguarda i lavori sotto soglia, viene introdotta una norma transitoria – fino al 31 luglio 2021 – che prevede solo due modalità di affidamento: diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure. Oggi l’articolo 36 del Codice appalti, più volte modificato negli ultimi anni (l’ultimo intervento risale allo sblocca cantieri del governo gialloverde) prevede procedure differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto. Fino a 40mila euro affidamento diretto; tra 40mila e 150.000 euro o fino alle soglie comunitarie affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi per i lavori; tra 150.000 e 350.000 procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici; per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori e infine per lavori tra 1 milione e le soglie comunitarie procedura aperta, cioè gara.

Procedure veloci per opere “di rilevanza nazionale” – Per i contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale, la norma prevede sempre entro il 31 luglio 2021 l’applicabilità, “salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie”, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione prevista dal decreto legislativo 50 del 2016 per i settori ordinari, e per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure sempre previste dallo stesso provvedimento in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sarà individuato l’elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi del Covid-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie. In quei casi sarà applicabile la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 124 per i settori speciali.

Nasce il fondo prosecuzione opere pubbliche – Viene poi istituito un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Beneficiari del fondo sono le stazioni appaltanti. E fino al 31 luglio 2021 sarà obbligatoria sia per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie sia per opere di interesse nazionale la costituzione del collegio consultivo tecnico. Il collegio ha “funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche” di ogni natura.

Previsto poi il controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare la realizzazione delle spese di investimento: le sezioni di controllo possono nominare, previo contraddittorio con le amministrazioni e gli altri soggetti interessati, un commissario ad acta per la rimozione dell’inerzia.

Procedura d’urgenza per il rilascio della certificazione antimafia – Per un anno si prevede anche la procedura d’urgenza per il rilascio della certificazione antimafia, con specifico riferimento alla consultazione della banca dati nazionale unica e revoca del beneficio o dell’agevolazione al privato nel caso in cui in seguito emerga la sussistenza di una delle cause interdittive. Si introduce, quindi, all’interno della legislazione antimafia, l’istituto dei protocolli di legalità, delimitandone il contenuto e l’ambito di applicazione.

Modifiche alla responsabilità erariale e all’abuso d’ufficio – La responsabilità dei funzionari pubblici sarà limitata ai casi di dolo , solo per le azioni e non anche per le omissioni, mentre l’abuso d’ufficio sarà circoscritto attribuendo rilevanza alla violazione, da parte del pubblico ufficiale, di “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”.

Corsia veloce per la Valutazione di impatto ambientale – In arrivo anche una serie di semplificazioni in materia di attività d’impresa, comprese quelle per i lavori necessari alla realizzazione della banda larga, e di ambiente e green economy. In particolare sono previste semplificazioni per progetti o impianti alimentati da rinnovabili e per punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici e viene accelerata la procedura di Via che oggi richiede fino a 10 anni nei casi peggiori. Si propone, tra l’altro, la “previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali)”, la riduzione dei termini previsti in capo all’amministrazione e l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento. Il titolare del potere sostitutivo (attualmente il Capo Dipartimento del ministero dell’Ambiente) deve provvedere all’adozione del provvedimento entro un termine prefissato. Prevista anche una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all’espletamento delle procedure Via delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima: sarebbero affidate all’istruttoria di una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici.

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