Musica

Concerti, ok ai rimborsi (dopo 18 mesi) ma la normativa è da chiarire, le agenzie attendono risposte ed è caos per i consumatori

Dopo l'approvazione definitiva del Decreto Rilancio in Parlamento è ufficiale: chi ha acquistato il biglietto di un concerto poi cancellato, causa Covid-19, potrà avere un rimborso in denaro, ma al termine della validità del voucher e solo se entro 18 mesi l'artista non avrà riprogrammato lo show. Una soluzione “alla tedesca” che capovolge radicalmente la norma precedente ma crea un caos non indifferente tra i consumatori e non solo.  Dalle informazioni raccolte da IlFattoQuotidiano.it Assomusica e tutte le agenzie live italiane, attendono ulteriori informazioni da parte di Roma. La situazione è in stand-by

“Tanto tuonò che piovve”. Dopo il “caso” sollevato dalle proteste di alcuni fan di Paul McCartney che hanno chiesto a gran voce il rimborso in denaro e non il voucher per i due concerti annullati a Napoli e Lucca, il Parlamento ha legiferato. Il Decreto Rilancio è stato approvato in via definitiva, quindi ufficialmente per i concerti di “musica leggera” si è trovata una soluzione con l’emendamento, firmato dal deputato del Movimento 5 Stelle Sergio Battelli. Fermo restando che per i concerti riprogrammati il biglietto già in possesso rimane valido, qui si parla nello specifico dei concerti annullati. In sostanza, come recita il provvedimento, “l’organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L’organizzatore di concerti di musica leggera provvede comunque al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data, compresa nel medesimo periodo di validità del voucher”.

E infine: “La durata della validità dei voucher pari a 18 mesi, prevista dall’articolo 88, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Proprio attorno all’articolo 88 si sta discutendo in queste ore. Dalle informazioni raccolte da IlFattoQuotidiano.it Assomusica e tutte le agenzie live italiane dalle più grandi alle più piccole, infatti attendono ulteriori informazioni da parte di Roma per sciogliere tutti i dubbi interpretativi legati alla norma e alle oltre 700 pagine ad esso collegate. Le problematiche sono tante, tra queste il dubbio della retroattività rispetto a chi ha già chiesto ed ottenuto il voucher nei 4 mesi precedenti, il meccanismo di ticketing come dovrà comportarsi caso per caso? Sarà abbastanza difficile spiegare come e perché, chi ha ottenuto il voucher per il concerto di McCartney annullato e ha già acquistato due biglietti per Lenny Kravitz, che da oggi avrebbe potuto aspettare e, nel caso, ottenere il rimborso in denaro. Naturalmente è facile immaginare che problematiche di questo tipo siano più legati agli artisti stranieri in tour (alcuni hanno annullato gli impegni al 2021) che a quelli italiani che hanno riprogrammato le date senza problemi al prossimo anno. Tecnicismi e dettagli che creano il caos non solo tra i consumatori, ma anche tre le agenzie live che aspettano direttive unitarie in merito.

Non a caso due tra le maggiori agenzie in Italia, come Vivo Concerti e Friends & Partners (che ha già riprogrammato il 98% dei concerti), hanno subito avvisato gli acquirenti dei biglietti con una comunicazione immediata: “Alla luce delle modifiche legislative apportate all’art. 88 della Legge n. 24 del 2020 dall’articolo 183 della Legge n. 77 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicato il 18 luglio in Gazzetta ufficiale, Friends&Partners S.p.A. per dare esecuzione alla nuova normativa, che interviene dopo 4 mesi di piena operatività della normativa precedentemente, sta già operando, anche tramite la propria associazione di categoria, per acquisire dalle Autorità competenti i necessari approfondimenti e chiarimenti”.

Dunque la volontà da parte delle agenzie di procedere al pagamento in rimborso con annesso voucher valido di 18 mesi c’è, ma c’è anche da chiarire ogni dubbio sulle normative, che così chiare non sono. Certamente le risposte non tarderanno ad arrivare, si parla di venerdì nella migliore delle ipotesi, ma come al solito la “soluzione” italiana è sempre piena di insidie e mai chiara e netta. Il linguaggio normativo, a volte, più che semplificare, complica. E i consumatori attendono alla finestra.