L'agevolazione si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici e di miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili. Esclusi castelli e ville. Chi opta per la detrazione può fruirne in cinque quote annuali. In alternativa il credito può essere ceduto (anche alla banca)
Il Superbonus 110% entra nella fase operativa. Con una guida ad hoc, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai contribuenti tutte le informazioni operative sui vantaggi fiscali della misura introdotta dal decreto Rilancio. E ha anche offerto una casistica pratica per inquadrare concretamente alcuni casi di accesso alla detrazione del 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici e di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili. La guida dell’Agenzia ha inoltre anche fornito i chiarimenti sulla possibilità di traferire la detrazione o di domandare al fornitore uno sconto immediato prevedendo la facoltà per quest’ultimo di trasferire ulteriormente il credito.
Ma come funziona esattamente il superbonus? E su quali immobili può essere sfruttato? Innanzitutto l’agevolazione è prevista per singoli appartamenti, unità immobiliari indipendenti (fino ad un massimo di due) e anche condomini. Sono escluse le abitazioni signorili (A1), i castelli (A9) e le ville (A8). Possono accedervi le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), condomini, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus e associazioni e società sportive dilettantistiche registrate. Ma, per quest’ultime, solo relativamente ai lavori dedicati agli spogliatoi.
Per quanto riguarda la tipologia d’intervento, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che deve trattarsi di lavori che migliorino l’efficienza energetica dell’immobile (dall’isolamento termico alla sostituzione di impianti di climatizzazione) o che ne rafforzino l’antisismicità. Questi interventi sono detti “trainanti” perché la loro realizzazione fa scattare il Superbonus anche per altre misure eseguite congiuntamente per efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus o per la realizzazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Inoltre, il Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Sempre all’interno di specifici tetti di detrazione massima e a patto che i lavori “siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico”, come precisa l’Agenzia. “Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sismabonus) e riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)”, si legge sulla guida.
Quanto alla misura della detrazione, il Superbonus andrà ripartito fra gli aventi diritto in cinque quote annuali. Come precisa l’Agenzia, per l’applicazione della corretta aliquota bisognerà quindi fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali e alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dal giorno dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza). “L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi – si legge nella guida -. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso”.
Ma la vera novità, oltre alla misura importante del bonus, è nella possibilità per i contribuenti di scegliere come avvantaggiarsi dell’agevolazione. Il contribuente potrà infatti utilizzare la detrazione oppure ottenere uno sconto dai fornitori o ancora cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi istituti di credito o intermediari finanziari. L’opzione può essere utilizzata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori per almeno il 30% nella prima fase. Questa possibilità riguarda non solo gli interventi del Superbonus ma anche quelli di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. “Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi” spiega l’Agenzia evidenziando come non si applica “il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro”.