Per l'accusa la studentessa il 3 agosto 2011 sarebbe caduta dal terrazzo di un hotel di Maiorca mentre cercava di sfuggire alla violenza da parte dei due imputati, condannati in primo grado. Il tentativo di abuso "non può neppure del tutto escludersi" secondo le motivazioni dell'assoluzione, ma il modo con cui la ragazza precipitò (secondo una cameriera scavalcò il balcone) è "dissonante", "non si salda logicamente" con l'eventuale tentata violenza. L'avvocato della famiglia contro i magistrati: "Travisamenti di prove, svalutazione di indizi, malgoverno del materiale a disposizione"
Un’aggressione sessuale non può “del tutto escludersi”, ma Martina Rossi non stava scappando da uno stupro quando morì, il 3 agosto 2011, cadendo dal balcone di un albergo di Maiorca. Queste le motivazioni con cui il 9 giugno scorso la Corte di Appello di Firenze ha assolto Luca Vanneschi e Alessandro Albertini, condannati in primo grado a sei anni di reclusione. Sentenza poi ribaltata: assolti perché il fatto non sussiste.”L’esclusione a cui la corte è pervenuta del tentativo di fuga della ragazza e la non provata commissione” della tentata violenza – si legge nelle motivazioni – “non possono dunque che portare a ritenere carente la prova” del reato.
Per l’accusa Martina sarebbe caduta dal terrazzo mentre cercare di sfuggire al tentativo di violenza da parte dei due imputati. Ipotesi fondata su due elementi: il fatto che Martina fosse in mutandine quando è precipitata, e che Albertoni avrebbe avuto graffi sul collo. Secondo la corte però si tratta di due elementi “troppo poco significativi” perché “possa da essi soltanto desumersi una condotta diretta al compimento di una violenza sessuale“. La corte d’appello ha ritenuto di escludere la fuga basandosi anche sulla testimonianza di una cameriera spagnola che riferì di aver visto Martina scavalcare il balcone e lasciarsi cadere. Per i giudici “un’aggressione di carattere sessuale non può, invero, neppure del tutto escludersi“. Ma appunto “la caduta della ragazza con le modalità emerse è elemento non coerente con tale ipotesi“, è “dissonante”, non “si salda logicamente con essa”. Secondo i giudici d’appello, inoltre, quanto accaduto a Martina è stato oggetto di un’indagine “sorta e conclusa in Spagna, ripresa e sviluppata a Genova e nuovamente sviluppata e conclusa ad Arezzo, con esiti di volta in volta quanto più contraddittori tra loro, pur se in base, in sostanza, alle medesime risultanze, ciò che vale indirettamente a confermare la scarsa e quindi opinabile valenza indiziaria, per la loro incoerenza , degli elementi acquisiti”.
Riguardo poi all’intercettazione di un colloquio tra i due imputati, avvenuto il 7 febbraio 2012 negli uffici della polizia giudiziaria di Genova, che aveva portato alla riapertura del caso dopo l’archiviazione in Spagna come suicidio, per la corte d’appello di Firenze, che ha ribaltato la sentenza di primo grado del tribunale di Arezzo, non appare “offrire elementi significativi di valutazione”: non sono desumibili “dirimenti ammissioni dei fatti da parte degli imputati” sulla presunta violenza sessuale. Anzi quei messaggi appaiono di “tenore equivoco se non addirittura favorevoli agli imputati come fatto valere dagli appellanti”: il fatto che “si rallegrassero che non fossero emersi elementi di reati in materia sessuale dagli accertamenti in corso può ragionevolmente ben spiegarsi sia con l’ipotesi che i reati fossero stati effettivamente commessi, sia con l’ipotesi opposta poiché, comunque, nell’uno come nell’altro caso si sarebbe trattato di circostanza favorevole alla loro posizione”.
Opposte chiaramente le reazioni alle motivazioni della sentenza. Per l’avvocato Stefano Buricchi, legale di Vanneschi, “è chiara, analitica ed ha smontato completamente quella di primo grado. Sono immensamente soddisfatto perché la corte di appello ha accolto integralmente le mie difese e le ricostruzioni fatte dai miei consulenti”. L’avvocato Luca Fanfani, uno dei due legali della famiglia Rossi, parla di “sentenza che tra travisamenti di prove e svalutazione di indizi essenziali, è viziata da un evidente e decisivo malgoverno del materiale probatorio in atti”.