È stato antisindacale il comportamento del gruppo Margherita Distribuzione (Conad) che in aprile e maggio non ha risposto alla richiesta dei rappresentanti di Filcams Cgil e Uiltucs Uil Torino di essere convocati per discutere sull’uso della cassa integrazione nell’ipermercato Auchan di corso Romania 460. Lo ha stabilito il la sezione Lavoro del tribunale del capoluogo piemontese il 27 luglio, sancendo che la condotta sindacale si è protratta fino al 13 luglio quando la convocazione è arrivata. Al contrario, Fisascat Cisl e Ugl hanno partecipato a un tavolo di confronto che si è “positivamente concluso”. A Roma è pendente il giudizio su un ricorso identico, relativo a un altro punto vendita.
Il caso, sollevato dalle due sigle sindacali, nasce dall’accordo nazionale siglato l’1 aprile al ministero del Lavoro dopo che il gruppo che ha acquisito Auchan ha chiesto l’ammortizzatore sociale per 5.500 dipendenti su 8mila. Filcams e Uiltucs hanno firmato l’accordo ma non il punto 12, sugli “ulteriori criteri e modalità per accompagnare la procedura unitamente al ricorso alla mobilità e alla ricollocazione“. Al punto 10, il verbale affermava che “saranno effettuati incontri tra azienda e organizzazioni sindacali di norma con cadenza trimestrale o su richiesta delle parti, per monitorare l’evolversi della situazione aziendale, l’utilizzo della cigs e la rotazione, così come quello della mobilità e della ricollocazione”. E’ questo il punto che secondo il giudice il gruppo non ha rispettato. Infatti il 20 aprile e il 13 maggio le due sigle hanno chiesto un incontro con la direzione del punto vendita e il 29 maggio hanno scritto alla società, ma sempre senza avere risposta.
La società ha replicato di aver comunicato il 13 luglio la propria disponibilità a incontrare le sigle che hanno poi fatto ricorso, che non hanno però accettato in quanto “non accettavano la presenza di Fisascat, dal momento che ha già avuto modo di confrontarsi con l’azienda”. Per il giudice questo non vale a “escludere l’attualità del comportamento, in quanto indubbiamente si è verificata dopo il deposito e la notifica del ricorso“. Di qui la pronuncia di antisindacalità. Anche se secondo il tribunale “occorre anche precisare come sia ingiustificata la posizione di chiusura delle organizzazioni sindacali ricorrenti, laddove hanno rifiutato e rifiutano di partecipare agli incontri ex articolo 10 in quanto rivolti anche alla Fisascat Cisl, posizione di intransigenza che mal si concilia con l’interpretazione della clausola proposta dalle stesse organizzazioni sindacali”.
L’azienda dovrà affiggere il provvedimento nella bacheca aziendale per 10 giorni, mentre non è stata ordinata la pubblicazione sui quotidiani nazionali, su cui i ricorrenti hanno insistito in sede di discussione.