Il provvedimento interministeriale con le modalità di erogazione del bonus, previsto dal decreto Rilancio, non è mai arrivato. Così si è deciso che le indicazioni operative saranno inserite nel provvedimento atteso nei prossimi giorni. Pagamenti non prima di Ferragosto
Si chiama bonus maggio, ma i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private lo vedranno – se tutto va bene – dopo Ferragosto. Perché il decreto del ministero del Lavoro con i dettagli operativi sull’erogazione di quella indennità da parte delle casse non è mai stato emanato. E alla fine si è deciso di inserire una norma ad hoc nel decreto Agosto, atteso nei prossimi giorni. Un’ulteriore beffa, che si aggiunge all’altro grande nodo irrisolto del bonus, sulla carta portato a 1000 euro contro i 600 di marzo e aprile: le partite Iva iscritte all’Inps hanno potuto chiederlo solo se in grado di dimostrare una riduzione di almeno il 33% del reddito tra secondo bimestre 2019 e secondo bimestre 2020.
Tornando ai professionisti ordinistici – dai giornalisti agli architetti ai geometri, fino ai medici – il decreto Rilancio rimandava al cura Italia e dunque richiedeva un provvedimento interministeriale con le modalità di erogazione del bonus. Provvedimento mai arrivato. E ieri il ministero del Lavoro ha fatto sapere a Italia Oggi che le indicazioni operative saranno inserite nel prossimo decreto.
La bozza che circola in queste ore contiene in effetti un articolo ad hoc, in base al quale “ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 (…) la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all’importo di 1.000 euro”. Quindi i 1000 euro verrebbero erogati automaticamente ai professionisti che hanno preso il bonus a marzo e aprile. Il decreto stanzia 530 milioni aggiuntivi e riapre il termine per le domande (30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento) per chi ha cessato l’attività tra fine aprile e fine maggio.