Facciamoci il segno della croce. A fine agosto inizia la Via Crucis dei titolari di mutuo che non riescono a pagare le rate a seguito della crisi post-Covid. In queste settimane si è parlato tanto della moratoria dei mutui impresa (quelli concessi alle partite Iva per l’esercizio della attività) al 31 gennaio 2021 prevista dal decreto agosto che sottolinea, in grassetto, che la sospensione sarà automatica, senza nuovi adempimenti, per le imprese che hanno già avuto accesso al congelamento dei debiti contratti con banche ed intermediari finanziari.

E voi ci credete che il sistema bancario accorderà questa agevolazione, in maniera automatica, senza ulteriori adempimenti, senza cioè far penare i richiedenti tra i meandri dei loro subdoli comportamenti ostruzionistici e dilatori? Io no. Così come penso che altrettanti atteggiamenti indisponenti e fastidiosi subiranno i cittadini che dovranno prorogare l’interruzione del mutuo per l’acquisto della prima casa.

Sì, perché forse avete dimenticato che il mutuo “prima casa”, così come stabilito dal decreto Cura Italia, poteva essere sospeso per 18 mesi e le banche, quasi tutte, hanno invece concesso, dopo mille peripezie, solo una proroga di 6 mesi adducendo la banale e formale motivazione della “incertezza del momento”.

Ricordiamo infatti che con il decreto legge del 17 marzo 2020, il coseddetto Cura Italia, è stata introdotta la possibilità, per chi ha sottoscritto un mutuo e si è trovato in difficoltà economica a causa del Coronavirus, di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 (a cifre) mesi. Ripeto, replicando il linguaggio “banchese”: diciotto (a lettere) mesi! Quindi la disposizione esiste già e deve solo essere applicata correttamente.

A tal proposito si rammenta che la domanda per accedere al beneficio andava presentata alla propria banca (che ne ha inventate tante pur di far impazzire i richiedenti) ma che la decisione circa l’accordare la sospensione del pagamento delle rate del mutuo restava a carico della Consap che rappresenta la società pubblica che gestisce l’agevolazione.

Se quindi l’agevolazione è stata già concessa da Consap per i primi sei mesi e le condizioni di accesso sono rimaste immutate (basta una autocertificazione), ora la procedura dovrebbe essere molto più agevole e comunque dovrebbe terminare, così come previsto dal decreto, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedente l’accettazione di Consap. Tale comunicazione, salvo non rintracciabilità del richiedente, deve avvenire entro 5 giorni dall’accettazione di Consap.

Vedremo. Attenzione però perché il decreto stabilisce che la sospensione si può richiedere non più di due volte e per un periodo (singolo) massimo di 12 mesi. Cosa significa? Che le banche potrebbero “indirizzare” il cittadino a richiedere una seconda proroga per un periodo inferiore ai 12 mesi ed in tal modo escludere il richiedente dal beneficio della massima dilazione (18 mesi).

Chissà se nella commissione bicamerale banche, oltre al furbetto del Movimento 5 Stelle che intasca i 600 euro, ci sia anche qualcuno in grado di capire queste dinamiche?

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