Confermate le misure restrittive fino al prossimo 13 novembre: la Regione Campania anticipa i contenuti di una nuova ordinanza (la 81) in materia di misure di contenimento del contagio da coronavirus. Restano i provvedimenti già adottati da Vincenzo De Luca, fatta eccezione per la scuola in presenza. Sulle lezioni è infatti attesa per domani una ordinanza specifica (finora il blocco è stabilito fino al 30 ottobre). Nell’anticipazione della nuova ordinanza, si fa riferimento solo alle Università: attività sospese fino al 13 novembre, tranne che per il primo anno.

L’ordinanza numero 81, in corso di pubblicazione, conferma dunque tutte le disposizioni previste dalle ordinanze numero 79 e 80, con decorrenza da oggi e fino al 13 novembre. E’ fatto divieto a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) di vendita con asporto dalle ore 21. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario. Ai bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi consimili, è fatto obbligo di chiusura dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio.

Sono vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30. Divieto di “forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad esempio, cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse”.

Restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.

L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06-ore 8,30. Negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento. Vietate sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.

Fermo l’obbligo di chiusura alle ore 21, secondo quanto previsto dal Dpcm, è confermato l’obbligo per i gestori delle sale gioco e scommesse di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto “previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C e di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività”. Nell’ordinanza è, infine, fatta raccomandazione agli Enti e uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

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