I giudici in quarantena per il Covid 19 o in isolamento fiduciario possono partecipare all’udienza da remoto, anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. Nel caso di deliberazioni collegiali, invece, è previsto che, sia nei procedimenti civili che in quelli penali, possano essere assunte decisioni mediante collegamenti da remoto, dunque sentenze a distanza. Lo prevede la bozza del pacchetto giustizia preparata dal guardasigilli Alfonso Bonafede, e inserita nel decreto Ristori approvato martedì pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento contiene una serie di norme per limitare il contagio nei tribunali e nelle carceri.
Permessi più lunghi a detenuti in libertà – Per far fronte all’’emergenza sanitaria da Covid 19 “che all’interno degli istituti penitenziari tanto più agevolmente può essere gestita quanto minore è la popolazione carceraria, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse dal magistrato di sorveglianza licenze con durata superiore a 15 giorni fino al 31 dicembre 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. L’intervento intende contribuire “a contenere le occasioni di contagio che il regime di semilibertà può aumentare per effetto della connaturata spola del detenuto fra l’istituto e il mondo esterno”. La norma non si applica ai condannati per reati di mafia e terrorismo. La procedura prevista stabilisce che la misura sia applicata dal magistrato di sorveglianza oltre che su istanza dell’interessato, per iniziativa della direzione dell’istituto penitenziario oppure del pubblico ministero.
Ai domiciliari chi ha meno di 18 mesi da scontare – Inoltre le pene detentive di durata non superiore a diciotto mesi potranno essere eseguite in luoghi esterni al carcere con l’applicazione del braccialetto elettronico. La norma non si applica ai condannati per gravi reati, a chi è sottoposto a un regime di sorveglianza particolare e a chi ha partecipato alle rivolte nelle carceri. Dalla norma sono dunque eclusi i condannati per terrorismo, mafia, corruzione, voto di scambio, violenza sessuale, maltrattamenti e stalking, e chi è già stato sottoposto o lo sarà dopo l’entrata in vigore del decreto a contestazioni disciplinari per disordini rivolte e sommosse.Viene inoltre previsto il divieto di scioglimento del cumulo di pena per reati associati a mafia e terrorismo. L’allontanamento dal domicilio è punito a titolo di evasione con pene detentive più elevate della pena da scontare (un anno nel minimo e tre anni nel massimo, senza considerare i casi di evasione aggravata), il che fa ritenere improbabile la violazione della restrizione domiciliare.
Processi a porte chiuse – Per quanto riguarda la celebrazione dei processi, il provvedimento prevede che “le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa presenza del pubblico si debbono sempre celebrare a porte chiuse”. Sul fronte le udienze penali, nel caso la presenza fisica delle persone detenute non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento del virus, si è previsto che possa essere disposta la partecipazione da remoto mediante videoconferenze o collegamenti individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Sono escluse le udienze di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti vi acconsentano.
Interrogatori da remoto – La bozza del pacchetto prevede poi indagini preliminari con collegamenti da remoto. In particolare la persona offese e la persona sottoposta alle indagini possono essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste, mentre i consulenti o esperti di cui si avvale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono essere sentiti anche in collegamento dal loro studio. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può opporsi a questa modalità, se il compimento dell’atto preveda la sua presenza. Il giudice si può avvalere delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell’interrogatorio.
Atti solo via pec – Il provvedimento prevede che per tutti gli atti, documenti e istanze relativi ai processi è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata. Per le cause civili di separazione consensuale e di divorzio congiunto, invece, viene imposta l’udienza ‘cartolare’ cioè senza presenza delle parti. Quest’ultima misura è possibile solo se tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinunciano espressamente.