Non tutti gli effetti primari o secondari del Covid-19 sono negativi, o addirittura disastrosi. In taluni limitati casi, in certi particolari settori, si sono registrate delle conseguenze paradossalmente positive. Parliamo, per esempio, dell’universo “giustizia” e, per la precisione, del “pianeta” della giustizia civile.

Come arcinoto, uno dei problemi endemici in materia è rappresentato, in generale, dalla lunghezza e dalla lentezza dei processi. Più in particolare, tutti gli operatori del settore – in primis, ovviamente, gli avvocati – sanno bene che non solo sono “lenti” e “lunghi” i procedimenti civili, sono anche lentissime e lunghissime le mattinate trascorse nell’asfittica anticamera di un’aula o nell’angusto corridoio di accesso alla stanza del magistrato di turno.

Laddove clienti, difensori, testimoni si accalcano in paziente attesa del dipanarsi degli eventi. O, per meglio dire, della “chiama” dei processi: una quantità di cause fissate tutte lo stesso giorno, tutte alla stessa ora, tutte nello stesso luogo. E che si svolgono, nella migliore delle ipotesi, seguendo l’ordine del cosiddetto “ruolo generale”; nella peggiore, in base all’atavico principio secondo cui chi prima arriva meglio alloggia, mentre gli altri si mettono in coda.

Con una precisazione doverosa e di “non poco momento”, come usa dire in gergo legale per indicare le cose di non lieve importanza: sovente, tali udienze si riducono a due-minuti-due di botta e risposta in cui vengono verbalizzate frasi di “quattro” parole tipo: “si precisano le conclusioni come in atti”; oppure: “si insiste per l’accoglimento delle istanze”.

Ebbene, tutto ciò avveniva in Italia nel periodo che potremmo definire a.C.: ante Covid. Oggi, invece – nell’era pandemica e venuta meno l’iniziale sospensione di ogni attività processuale – gli avvocati civilisti si sono risvegliati in un mondo nuovo. Un mondo che non rassomiglia affatto a quello precedente e che, per tanti aspetti, sembra miracolosamente migliorato.

Giunti all’appuntamento con il giudice, ci si trova di fronte a uno scenario capovolto: dal pieno (di locali gremiti) al vuoto (di stanze spopolate), dal caos vociferante di prima al silenzio ordinato di adesso, dal pressappochismo di un orario (quasi) mai rispettato alla puntualità svizzera dell’ora stabilita.

A questo punto, due considerazioni si impongono. Una riguarda il passato, un’altra il futuro. Da un lato, infatti, ci si dovrebbe chiedere perché ora funziona un sistema così “civile”, logico e razionale di organizzare, e tenere, i processi; e perché, invece, “prima” ciò non accadeva. Attribuire questa “magia” alle esigenze precauzionali e di distanziamento sociale imposte dall’epidemia significa solo ammettere la pretestuosità degli alibi finora accampati per giustificare i disagi. Tipo: non abbiamo tempo, non abbiamo risorse, non si può fare altrimenti.

I fatti di oggi dimostrano proprio il contrario. Evidentemente, il tempo e le risorse c’erano anche prima giacché la situazione attuale non è frutto di nuovi stanziamenti, ma solo di un diverso, e più efficiente, approccio organizzativo.

Veniamo ora alla seconda considerazione, quella rivolta all’avvenire: ma è mai possibile che – nell’epoca dello streaming permanente, dello smartworking universale, di Zoom, di Skype, delle videocall di Whatsapp – i processi debbano svolgersi secondo l’unità di tempo, di luogo e di azione di aristotelica memoria? E cioè che un avvocato di Venezia sia costretto a farsi tre o quattro ore di macchina o di treno per andare a Milano o a Torino (o viceversa), magari solo per pronunciare le frasi di circostanza di cui sopra?

In realtà, la giustizia ai tempi del Coronavirus ha dimostrato come queste arcaiche e farraginose modalità di espletamento delle tipiche attività forensi non siano, nella più gran parte dei casi, necessarie. Basta connettersi a una piattaforma on line e il gioco è fatto: i giudici e gli avvocati si vedono e si parlano, in diretta; gli uni avanzano istanze, formulano eccezioni, perorano ragioni, gli altri manifestano indirizzi, prendono decisioni, emettono ordinanze.

Prevengo l’obiezione: per il resto del mondo è la norma. Lo so, ma vi assicuro che, per il mondo della giustizia civile, ha costituito una innovazione “rivoluzionaria” la possibilità di tenere udienze “da remoto” introdotta dall’art. 83, c. 7, lett. f del DL 28/2000 convertito in Legge 27/2020.

Eppure, dopo la tempesta della scorsa primavera, le resistenze a questa novità sono state fortissime e si è tornati indietro. Ciò che dovrebbe costituire la (lodevole) norma è derubricato al rango di (fastidiosa) eccezione. È come se la giustizia italiana stesse aspettando la fine dell’emergenza per ri-precipitare definitivamente nei suoi vizi secolari e nei suoi ritmi ottocenteschi. Sarà compito anche e soprattutto della classe forense fare in modo che ciò non accada.

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