I giudici della Corte Costituzionale si esprimeranno nell’udienza pubblica convocata dal presidente Mario Rosario Morelli per il 17 novembre prossimo. Il quesito è stato sollevato con diverse ordinanze dai tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma e si riferisce ai reati commessi prima della data indicata dal decreto legge, poi convertito nella legge 27 del 24 aprile scorso
È possibile congelare la prescrizione a causa dell’emergenza coronavirus, che ha portato al rinvio dei procedimenti penali per un paio di mesi, fra il 9 marzo e l’11 maggio? È a questa domanda che dovranno rispondere i giudici della Corte Costituzionale, nell’udienza pubblica convocata dal presidente Mario Rosario Morelli per il 17 novembre prossimo. Il quesito è stato sollevato con diverse ordinanze dai tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma e si riferisce ai reati commessi prima della data indicata dal decreto legge sulla prescrizione, poi convertito nella legge 27 del 24 aprile scorso.
Per il tribunale “rimettente” toscano, nel nostro ordinamento la prescrizione rientrerebbe nel divieto di applicazione retroattiva delle modifiche in senso sfavorevole al reo; una previsione che varrebbe anche per le regole concernenti la sospensione e l’interruzione del termine di prescrizione. Dunque, la disposizione censurata, riguardando condotte precedenti alla sua entrata in vigore, avrebbe determinato un aggravamento del regime di punibilità, consistente di fatto nel prolungamento per 63 giorni – quelli che intercorrono dal 9 marzo all’11 maggio di quest’anno – del tempo necessario a prescrivere, in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
Anche per il tribunale di Spoleto ci si troverebbe di fronte a una violazione del divieto di applicazione retroattiva della norma sostanziale di diritto penale applicabile anche alla disciplina della prescrizione. I magistrati pongono l’accento, tra l’altro, sulla rilevanza costituzionale del diritto all’oblio, da cui deriverebbe la necessità che lo Stato persegua e punisca i reati entro tempi certi e predefiniti, non modificabili ‘ad libitum‘. Osservazione simile a quella sollevata dal tribunale di Roma, in base alla quale la prescrizione deve essere considerata un istituto di diritto penale sostanziale e quindi le modifiche della sua disciplina sono assoggettate alle regole della successione delle leggi penali nel tempo e ai principi della irretroattività delle disposizioni sfavorevoli al reo e della retroattività delle disposizioni favorevoli. Oltre alla sospensione dei termini della prescrizione per l’emergenza coronavirus, i giudici della Corte Costituzionale saranno chiamati a dirimere altre questioni, fra le quali: l’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti punibili con l’ergastolo e i dubbi sulla indeducibilità dell’Imu del 2012 per quanto concerne l’Ires.