Dopo anni di attese per l’adeguamento e una sentenza della Corte Costituzionale, le pensioni di invalidità sono state aumentate da un massimo mensile di 280 euro fino a 651. L’annuncio ha creato molte aspettative tra i beneficiari, ma i problemi non mancano. Ad esempio, a parità di requisiti i tempi di erogazione sono stati diversi: al fattoquotidiano.it risulta qualcuno abbia ricevuto l’incremento da settembre, mentre moltissimi altri non l’hanno ancora visto. Non solo: i requisiti stessi a volte appaiono discriminatori. Come segnalato dal blogger del Fatto.it Max Ulivieri, “se sei sposato e tuo marito/moglie lavora, allora non hai diritto a nulla, o al massimo alle briciole, mentre se sei ancora a vivere con i genitori allora hai l’aumento”.

I tempi di erogazione – Per quanto riguarda le tempistiche, il 28 ottobre l’Inps con il messaggio 3960 ha avvisato che “l’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020″. Ma allora perché alcuni hanno ricevuto a settembre le pensioni di invalidità aggiornate con i nuovi importi e altri no, creando confusione? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto all’istituto, secondo cui “i pagamenti sono avvenuti in automatico a partire da novembre facendo riferimento ai dati reddituali presenti nei nostri archivi nel 2017-2018, e le operazioni di pagamento si completeranno a dicembre e sempre in automatico. In ogni caso sono riconosciuti gli importi dal 20 luglio”. Su una serie di beneficiari però “avevamo in atto un’ulteriore verifica reddituale, che non ha permesso il pagamento di alcune prestazioni a novembre, ma che saranno certamente recuperate a dicembre, arretrati inclusi”. L’istituto aggiunge che “per i casi che residueranno (quelli in cui non siamo in possesso dei dati retributivi, sono pochi i casi di chi non è censito) procederemo a domanda e i dati devono essere forniti personalmente. In questa ipotesi, se a dicembre non trovano il pagamento è opportuno fare una domanda di ricostituzione reddituale tramite i patronati che sono stati avvertiti da noi. Non possiamo sapere se in questi casi il cittadino ha diritto o no fino a quando non ci comunica i redditi tramite domanda di ricostituzione al patronato (anche in questo caso somme arretrate dal 20 luglio)”.

La Fish: “Poca informazione ai cittadini” – “La sentenza di Corte Costituzionale n.152/2020 è di fine giugno. Il decreto 104, che l’ha ripresa e ampliata, di metà agosto”, dice al fatto.it il presidente della Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) Vincenzo Falabella. “Inps ha processato circa 500mila posizioni in due mesi. Non si è mai vista in Italia una rapidità applicativa del genere, possibile solo perché è stato progressivamente rafforzato il sistema informatico e telematico”. Ma “il problema centrale è la bassa qualità dell’informazione e di orientamento ai cittadini, responsabilità che va equamente divisa fra punti informativi di Inps (alcuni lavorano male), parte dei patronati sindacali e, ammettiamolo, parte delle associazioni, e anche molti siti web”.

Come si arriva all’incremento – La circolare applicativa Inps del 23 settembre, sulla base del Decreto Agosto che ha introdotto formalmente l’aumento come imposto dalla Consulta, ha previsto un incremento fino a 651,51 euro per tredici mensilità ai titolari di pensione di invalidità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla Legge 222/84, a partire dai 18 anni e non più dai 60 anni.

Chi può beneficiarne – La soglia per accedere all’assegno è di 8.469,63 euro di reddito per il percettore singolo. In caso di invalido sposato, il reddito coniugale non deve essere superiore a 14.447,42 euro. Nel calcolo del reddito non sono conteggiati la proprietà della abitazione, l’indennità di accompagnamento, eventuali indennizzi dovuti a risarcimenti, ma sono inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente e autonomo pure quelli occasionali o a tempo parziale, borse lavoro, pensione di reversibilità, oltre che alle pensioni di invalidità stesse. Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto l’aumento viene riconosciuto d’ufficio dall’Inps sulla base della documentazione disponibile, non devono quindi presentare alcuna domanda. I titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla legge n. 222/1984 devono invece farne richiesta.

Gli esclusi dal provvedimento – Il numero uno della FISH rileva però anche una questione più generale e che ritiene molto più rilevante dei disguidi amministrativi. “Gli incrementi non riguardano gli invalidi e i ciechi parziali, persone che spesso già contano su una minore tutela e protezione. Al tempo stesso non sono previsti incrementi per i minori. Sono lacune che vanno colmate in modo organico e complessivo con risorse adeguate”. E conclude: “Lo stesso limite del reddito coniugale (14.447 euro) non è una questione che vogliamo discutere con Inps, ma con il legislatore di cui l’Istituto esegue le indicazioni”.

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