Economia

Inps esclude i commercianti di Campania e Toscana dalla sospensione dei contributi da versare oggi. Caos sui rinvii di Iva e ritenute

Errore macroscopico nella prima circolare interpretativa dell'istituto previdenziale sul decreto Ristori bis. E la seconda, spiega Giuseppe Buscema della Fondazione studi consulenti del lavoro, "considera in zona rossa solo Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano". Maurizio Postal (Commercialisti): "Anche il versamento di Iva e ritenute scade oggi. La sospensione dovrebbe essere applicabile a chi si trova in zona rossa alla data del 16, ma l'interpretazione Inps riguardo ai contributi è opposta. Dalle Entrate nessun chiarimento"

I commercianti di Campania e Toscana hanno poche ore per mettersi in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di ottobre. Perché, nonostante domenica 15 le due Regioni siano entrate in zona rossa, sono esclusi dalla sospensione prevista dal decreto Ristori bis. È il risultato dell’incrocio tra l’intricata mappa dei rinvii disegnata dal decreto del 9 novembre per le attività danneggiate dalle nuove restrizioni anti Covid e le due circolari interpretative dell’Inps. La prima delle quali è stata letteralmente cancellata dal sito dell’istituto perché conteneva un errore macroscopico. Il tutto a poche ore dal termine ultimo per pagare senza sanzioni, che cade oggi, lunedì 16 novembre. Intanto è in forse, per gli stessi negozianti, pure la sospensione dei versamenti dell’Iva e delle ritenute su redditi di lavoro dipendente: anch’essi scadono il 16 novembre e vengono rinviati dal decreto per le attività economiche più danneggiate con sede nelle zone rosse. Vista l’interpretazione data dall’Inps riguardo ai contributi, anche in questo caso non è chiaro se le nuove zone rosse siano comprese. L’Agenzia delle Entrate, contattata dal fattoquotidiano.it, per ora non ha fornito chiarimenti.

L’errore dell’Inps – “La circolare 128 dell’Inps, giovedì scorso, ha erroneamente ampliato il rinvio del pagamento anche ai datori di lavoro con attività comprese nell‘allegato 2 del decreto (quello che elenca i codici Ateco di attività commerciali e servizi alla persona, ndr) che si trovino in zona arancione“, riassume Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro. “Dopo 24 ore si sono accorti dell’errore e l’hanno sostituita con la circolare 129, in base alla quale, come previsto dal Ristori bis, hanno diritto alla sospensione per novembre da un lato i datori di lavoro di tutta Italia attivi nei settori compresi nell’Allegato 1 – dagli hotel ai bar e ristoranti, passando per palestre, piscine, fiere e cinema – e dall’altro quelli attivi nei settori compresi nell’Allegato 2, ma solo se hanno sede in zona rossa“, quella di “massima gravità” della situazione epidemiologica.

L’interpretazione restrittiva: fuori Campania e Toscana – Problema: “L’istituto ha anche specificato che considera in zona rossa solo Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano e “l’eventuale variazione della collocazione delle regioni nel corso del mese di novembre non ha effetti per l’applicazione della sospensione”. Il risultato è che albergatori e ristoratori, dovunque sia la loro attività, non devono pagare i contributi per novembre e potranno saldare entro il 16 marzo 2021. Ma al contrario i negozianti che hanno dovuto abbassare la saracinesca per effetto delle restrizioni previste nelle zone di maggior rischio godono del beneficio solo se si trovano nelle zone che erano già “rosse” la scorsa settimana. Quelli di Campania e Toscana sono esclusi, anche se per tutta la seconda metà del mese saranno chiusi.

Un’interpretazione restrittiva “discutibile“, secondo Buscema, “perché l’articolo 11 del decreto rinvia all’articolo 30 che assegna al ministero della Salute la classificazione delle Regioni nelle diverse aree” in base ai 21 parametri di rischio, quindi apre la strada all’applicazione dei vari ristori anche alle Regioni che passano in zona rossa successivamente. Tanto più che lo stesso provvedimento istituisce un fondo ad hoc per far fronte “agli oneri derivanti dall’estensione delle misure (…) in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del ministero”, come quella del 13 novembre che ha portato Campania e Toscana in zona rossa. I ristori, per esempio, varranno anche per chi all’epoca dell’emanazione del decreto era in zona gialla o arancione. Eppure, sui contributi la circolare Inps è esplicita: “Ora l’unica strada possibile per rimediare è inserire nel probabile decreto Ristori ter una sanatoria ex post, che “rimetta nei termini” i contribuenti di Campania e Toscana che non avessero pagato”, spiega l’esperto.

Buio sui versamenti di Iva e ritenute: nuove zone rosse escluse? – L’altro nodo riguarda una scadenza ancora più rilevante, quella dei versamenti mensili di Iva e ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti. Il decreto Ristori bis la rinvia al prossimo 16 marzo per tutti i soggetti che esercitano attività sospese in tutto il territorio nazionale (dai cinema alle palestre), per alberghi e agenzie viaggi in tutta Italia, per i ristoranti delle zone rosse e arancioni e infine per tutte le attività comprese nell’Allegato 2, cioè ancora una volta commercio e servizi alla persona come i centri estetici, che abbiano sede in zona rossa. L’articolato rinvia all’articolo 30, quello sulle ordinanze del ministero della salute. “La formula utilizzata all’articolo 7 è la stessa dell’articolo 11 e fin qui la sospensione si dava per immediatamente applicabile a chi si trova in zona rossa alla data del 16. Ma sull’articolo 11 l’Inps ha preso la strada opposta dando una interpretazione non conforme allo spirito né alla lettera della norma. Quindi nel giorno della scadenza non si sa nulla e l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata”, commenta Maurizio Postal, delegato alla fiscalità del Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili​.

La relazione tecnica sembra dare un’interpretazione restrittiva: “Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 (…) e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta”. Ma, chiarisce Buscema, “bisogna capire se si limita a fotografare la situazione al 9 novembre, data di emanazione del decreto, senza restringere l’applicazione a quelle zone escludendo quelle che sono entrate in zona rossa successivamente”, conclude Buscema. E bisogna capirlo entro la mezzanotte, quando per chi non avesse pagato il dovuto scatterebbero mora e sanzioni.