Se i processi vengono rinviati a causa dell’emergenza coronavirus, la prescrizione può essere congelata. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha respinto i quesiti sollevati dai tribunali di Siena, Spoleto e Roma sulla norma voluta nell’aprile scorso dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. I vari tribunali si erano rivolti alla Consulta, ipotizzando che la sospensione alla prescrizione non potesse avere valenza retroattiva: nel nostro ordinamento, infatti, è vietato applicare a procedimenti in corso norme sfavorevoli per il reo che siano state approvate dopo aver commesso i fatti contestati. Ma secondo i giudici della Corte si tratta di censure “infondate”: i “decreti legge 18 e 23 del 2020, emanati per contrastare l’emergenza Covid” restano legittimi.
L’Ufficio stampa della Corte fa sapere che per i giudici non viene violato né l’articolo 25, secondo comma, della Costituzione (secondo cui “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) né con i parametri sovranazionali richiamati dall’articolo 117 della Carta. Per capire in modo più approfondito le motivazioni della Consulta si dovrà però aspettare il deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane.
Nel frattempo la decisione è stata accolta con sollievo al ministero, dal momento che il congelamento dei termini della prescrizione è stato ribadito anche nell’ultimo decreto Ristori anti-Covid. Il provvedimento prevede che, qualora testimoni, consulenti, periti e imputati non possano presenziare alle udienze a causa dell’obbligo di isolamento fiduciario dovuto al virus, il processo deve essere sospeso. Per lo stesso periodo di tempo sono congelati anche il corso della prescrizione e la durata massima della custodia cautelare.