Si rafforza la vittoria in tribunale di Filcams Cgil e Uiltucs Uil Torino contro il gruppo Margherita Distribuzione (Conad), che in aprile e maggio non aveva risposto alla richiesta dei rappresentanti sindacali di essere convocati per discutere sull’uso della cassa integrazione nell’ipermercato Auchan di corso Romania 460. La sezione Lavoro del tribunale di Torino ha infatti accolto la parziale opposizione al pronunciamento del 28 luglio che aveva dichiarato antisindacale la condotta del gruppo ma solo fino al 13 luglio. La sentenza emessa il 24 novembre dal giudice Nicola Tritta riconosce che il comportamento antisindacale è ancora in corso e condanna Margherita Distribuzione a tenere incontri con Filcams e Uil, rappresentate dagli avvocati Fausto Raffone e Concetta Vullo, e ad affiggere il provvedimento nella bacheca aziendale per 10 giorni.
Il caso, sollevato dalle due sigle sindacali, nasce dall’accordo nazionale siglato l’1 aprile al ministero del Lavoro dopo che il gruppo Margherita (Conad) che ha acquisito Auchan ha chiesto l’ammortizzatore per 5.500 dipendenti su 8mila. Filcams e Uiltucs hanno firmato l’accordo ma non il punto 12, sugli “ulteriori criteri e modalità per accompagnare la procedura unitamente al ricorso alla mobilità e alla ricollocazione“. Al punto 10, il verbale affermava: “Saranno effettuati incontri tra azienda e organizzazioni sindacali di norma con cadenza trimestrale o su richiesta delle parti, per monitorare l’evolversi della situazione aziendale, l’utilizzo della cigs e la rotazione, così come quello della mobilità e della ricollocazione”. Il 20 aprile e il 13 maggio le due sigle hanno chiesto un incontro con la direzione del punto vendita e il 29 maggio hanno scritto alla società, ma sempre senza avere risposta. Solo il 13 luglio l’azienda le ha convocate, ma non hanno accettato perché insieme a loro era stata convocata anche Fisascat che aveva già partecipato a un tavolo con Margherita.
La giudice della prima fase aveva individuato dunque nel 13 luglio la fine della condotta antisindacale. Ora il Tribunale, in parziale riforma del decreto precedente, valuta “fondata la doglianza concernente la persistenza della condotta antisindacale da parte della società convenuta pure a fronte della convocazione del 13 luglio”, visto che “se il contenuto generico della email del 13.7.2020 consentiva di ritenere nella fase interdittale apparentemente raggiunto il bene della vita oggetto della domanda delle
ricorrenti, il comportamento successivamente tenuto dalla società (…) confermano la volontà della stessa di non attenersi agli obblighi assunti nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali con la disposizione citata”. In sostanza “con il pretesto di non volere rimettere in discussione decisioni già assunte (…) la società si è sottratta agli obblighi informativi sull’attuazione degli strumenti di integrazione salariale e sul rispetto dei criteri di rotazione”.
Il giudice rileva quindi “l’attualità della condotta antisindacale” e condanna alla sua cessazione di tale condotta, con la esplicitazione dell’ordine di effettuare incontri anche con la Filcams Cgil e Uiltucs Uil territoriale di Torino ai sensi articolo 10 dell’accordo dell’1 aprile per discutere dell’utilizzo della cigs e della rotazione dei lavoratori addetti all’ipermercato di Torino. Viene invece valutata come infondata “la doglianza che riguardava la presunta antisindacalità della condotta consistita nella convocazione unitaria delle organizzazioni sindacali: questo secondo il giudice “dà luogo, sotto il profilo oggettivo, ad un trattamento paritario delle stesse e per dolersi del pari trattamento le ricorrenti avrebbero dovuto invocare una discriminazione indiretta, allegando il pregiudizio derivante dell’uguale trattamento di situazioni obiettivamente differenti, censura che tuttavia non viene mossa rispetto all’operato di Margherita Distribuzione”.