di Antonio Tesoro *
Nell’epoca della digitalizzazione, dove è sempre più frequente l’utilizzo degli strumenti telematici, si sta assistendo a molteplici pronunce in materia di impugnativa di licenziamento effettuata a mezzo pec dal difensore. Tra le più recenti pronunce quella del Tribunale di Palermo, sez. lavoro, 27.10.2020 la quale statuisce che l’atto cartaceo scansionato non sottoscritto dal lavoratore e/o dal difensore digitalmente, e nemmeno dotato attestazione di conformità, non è idoneo ad impedire la decadenza ex art. 6, l. n. 604/1966.
In senso contrario la sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, del 10 luglio 2019 la quale evidenzia che l’art. 6 della legge n. 604/1966 prevede che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. Con detta sentenza si ritiene idoneo l’atto cartaceo scansionato, in quanto l’impugnativa del licenziamento richiede esclusivamente la forma scritta ad substantiam non prescrivendo né alcuna modalità particolare di redazione, né alcuna particolare forma di comunicazione della volontà del lavoratore.
Il ragionamento della Corte di Appello di Napoli è condivisibile in quanto applica letteralmente l’art. 6 della legge n. 604/1966 ovvero reputa idoneo “qualsiasi atto scritto”, concedendo pertanto la possibilità di utilizzo di qualsiasi scritto e qualsiasi mezzo nel caso dell’impugnativa di licenziamento. Del resto già copiosa giurisprudenza riconosce valenza all’impugnativa trasmessa mediante telegramma; alla stregua di ciò non si comprende perché non si possa dare valenza all’impugnativa trasmessa a mezzo pec, ed estendere tale indirizzo anche al fax, alla semplici email e finanche ai sistemi di messaggistica (Whatsapp, Messanger, Telegram, etc).
Cosi anche il Tribunale di Roma, con la sentenza del 20.10.2020 in senso favorevole, ritiene che l’impugnativa di licenziamento possa avvenire sia allegando al messaggio pec un documento informatico nativo e firmato digitalmente, sia mediante una copia per immagine su supporto informatico di documento in originale cartaceo, come è avvenuto nel caso oggetto di detta sentenza: ovvero il difensore aveva provveduto ad allegare una copia scansionata dell’impugnativa, precedentemente sottoscritta su carta sia dal difensore che dalla parte.
Con riferimento alla sentenza del Tribunale del Palermo, andrebbe posta un breve distinzione tra documento informatico e copia per immagine. Nel primo caso ci troviamo innanzi al cosiddetto documento nativo digitale, ovvero quel documento oramai conosciuto da tutti gli operatori del settore che viene ottenuto mediante trasformazione dal file di testo (ad esempio, Word) in formato ammesso nel processo telematico, ovvero il pdf nativo, non ottenuto mediante scansione. Nel secondo caso, come nel caso dell’impugnativa del licenziamento, copia per immagine, ossia scansione ottenuta da un documento cartaceo.
È di tutta evidenza l’errore in cui è incorso il Tribunale di Palermo che ha ritenuto di applicare l’art. 20 del Cad, quest’ultimo valido per il “documento informatico” mentre nel caso di specie, trattandosi di “copia per immagine”, andava applicato l’art. 22 Cad e, nello specifico il c. 3: “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta” che non impone la sottoscrizione con firma digitale come nel caso del documento informatico cui all’art.20 Cad.
Pertanto il Tribunale avrebbe potuto far salvi gli effetti del documento trasmesso a mezzo pec dal difensore sulla base della circostanza che non risulta essere stata disconosciuta la conformità della copia informatica dell’impugnazione del licenziamento, allegata alla pec inviata.
È pertanto auspicabile che si possa creare una giurisprudenza uniforme volta alla tutela del lavoratore, anche alla luce dell’emergenza Covid che ha modificato notevolmente il nostro vivere quotidiano e incentivato l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Nell’attesa di una pronuncia che ponga fine ad un giurisprudenza cosi incerta e dibattuta, è fortemente raccomandato firmare digitalmente il file scansionato dell’impugnativa, e trascrivere inoltre nel corpo della mail il testo dell’impugnativa. In tal modo la pec offrirà, oltre che la piena prova dell’invio e del ricevimento della comunicazione, anche quella del suo contenuto.
*Avvocato civilista. Mi occupo in particolare di diritto del lavoro e delle esecuzioni civili. Ho la passione per il diritto delle nuove tecnologie e privacy e ho fondato a Messina il CSIG (Centro Studi Informatica Giuridica). Oggi sono Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Messina.