Se degli occupanti sporcaccioni si stabiliscono abusivamente sul mio terreno e lo fanno diventare una discarica di rifiuti, che devo fare se poi, quando se ne vanno, il Comune mi ingiunge di provvedere alla bonifica?
E’ quello che è successo a Roma dove, però, il proprietario (una società) prima ha obbedito, ripulendo il terreno; ma subito dopo ha fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione e di essere risarcito dal Comune di Roma, cui competeva di intervenire.
Ma il Tar gli dava torto, dicendo che avrebbe dovuto essere più diligente e porre in essere accorgimenti idonei ad impedire l’accumulo di questi rifiuti, come, in particolare, installare una recinzione; aggiungendo che, comunque, “quando un proprietario bonifica il proprio terreno e rimuove i rifiuti ivi giacenti, valorizza il proprio bene”.
Allora il proprietario faceva ricorso al Consiglio di Stato il quale, nonostante l’opposizione del Comune, ribaltava la sentenza del Tar affermando che il Comune di Roma “nonostante la risalente conoscenza della situazione e le ripetute segnalazioni della società, non solo non è per lungo tempo intervenuto con i poteri previsti dall’ordinamento, ma ha alfine scaricato su di essa il costo della bonifica”; che spetta al Comune “assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani”, nonché, più in generale, vigilare sull’uso del territorio; che nessuna legge obbliga i proprietari del terreno a mettere recinzioni; che il proprietario aveva fatto tutto quello che poteva, segnalando ripetutamente alle preposte Autorità l’avvenuta occupazione e chiedendo che venissero adottati provvedimenti a tutela della sua proprietà. Né si poteva dire che, bonificando il proprio terreno, ne aveva ricavato un vantaggio patrimoniale in quanto aveva solo eliminato una situazione da lui non voluta che gli recava danno.
E quindi – concludeva il Consiglio di Stato – non essendoci alcuna colpa del proprietario, il Comune deve risarcirgli le spese effettivamente e specificamente conseguenti all’attività di pulizia del fondo. Ricordando espressamente che “le Amministrazioni pubbliche hanno il dovere di esercitare tempestivamente i propri poteri (significativamente qualificati, in sede di teoria generale, come ‘potestà’, ovvero ‘potere-dovere’) a tutela del perseguimento dell’interesse pubblico affidato”.
La sentenza, appena pubblicata (in www.lexambiente.it) merita di essere segnalata perché, in passato, a volte aveva prevalso la tesi più rigorista secondo cui il proprietario del terreno avrebbe, comunque, il dovere di intervenire e ripulire anche se non ne ha colpa. Dimenticando che il testo unico ambientale afferma, invece, che ci vuole almeno la colpa per negligenza da parte del proprietario e che, comunque, spetta al Comune evitare che si formino discariche abusive; salvo, poi, rivalersi (se vengono identificati) sugli sporcaccioni.
Conclusione peraltro accolta costantemente anche dalla Cassazione e oggi ribadita dal Consiglio di Stato.