Prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale la banca deve prendere la decisione. Può fare richiesta chi ha cessato il rapporto di lavoro, subito una riduzione dell’orario per almeno 30 giorni consecutivi o visto il fatturato calare del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019. A questi casi si aggiungono quelli di morte o grave infortunio del debitore. Per quanto riguarda il mercato del credito al consumo, per il quale la moratoria è scaduta da un mese, Abi segnala che anche Assofin ha avviato una analoga iniziativa
Con la seconda ondata di Covid viene prolungata la possibilità per le famiglie in difficoltà di chiedere alla banca o alla finanziaria la sospensione del pagamento delle rate di prestiti personali e finanziamenti. L’Abi ha infatti annunciato che sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale la banca deve prendere la decisione. Ma il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito “non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19″. Per quanto riguarda il mercato del credito al consumo, per il quale la moratoria è scaduta da un mese, Abi segnala che anche Assofin ha avviato una analoga iniziativa di sospensione, in coordinamento con l’iniziativa dell’associazione bancaria.
Nel dettaglio si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale o quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, modificato dagli accordi del 6 marzo e del 22 maggio scorsi. Può chiederla chi ha cessato il rapporto di lavoro, subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi o visto il fatturato calare del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019. A questi casi si aggiungono quelli di morte o grave infortunio del debitore.
Le moratorie perfezionate tra l’1 ottobre e l’1 dicembre, continua la nota dell’Abi, possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella classificazione delle posizioni oggetto della sospensione del pagamento delle rate, a condizione che siano rispettati i nuovi requisiti previsti dall’aggiornamento del 2 dicembre alle linee guida dell’Eba. Vale a dire il requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi.
L’iniziativa comprende i mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) e i finanziamenti a rimborso rateale a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda.