Dall’1 gennaio chi ha il conto corrente in rosso rischia di vedersi bloccare gli addebiti automatici di bollette e altre utenze oltre che delle eventuali rate di finanziamenti. La novità è la conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’Eba, l’autorità bancaria europea. Regole che impongono anche alle banche, dopo tre mesi di mancati pagamenti da soli 100 euro, di segnalare il cliente alla centrale rischi e di classificare tutta la sua esposizione come ‘crediti in sofferenza’. Una stretta che potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le aziende più piccole per le quali sarà più difficile ottenere prestiti.
Il Centro studi di Unimpresa segnala che per i correntisti in rosso “non saranno più possibili nemmeno piccoli sconfinamenti e questo vuol dire, per molti artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e anche per molte famiglie, non poter più usufruire di quelle piccole forme di flessibilità che, specie in questa fase così critica a causa degli effetti economici della pandemia Covid, sono fondamentali per far fronte ai pagamenti di utenze o altri adempimenti, come gli stipendi e i contributi previdenziali, le rate di finanziamenti e mutui”.
“Da gennaio – spiega un documento Unimpresa – chi ha il conto corrente ‘scoperto’ corre il rischio di risultare immediatamente ‘moroso’ nei confronti di vari soggetti, dalle finanziarie all’Inps, dai dipendenti alle aziende cosiddette utility (energia, gas, acqua, telefono)”. In assenza di fondi sufficienti a coprire il pagamento, “la banca lo blocca e cancella il relativo ‘Rid’ (disposizioni automatiche di pagamento). Tutto questo vuol dire che il cliente della banca diventa ‘moroso’ nei confronti del titolare del ‘Rid’”.
Intanto un gruppo di associazioni di imprese e l‘Abi hanno pubblicato un appello in cui chiedono di “ripensare urgentemente su alcune nuove norme in materia bancaria pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale”. Nella lettera sottoscritta tra gli altri da Confindustria, Agci, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia e Confesercenti si sottolinea come sia “urgente intervenire sulle regole relative all’identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. “definizione di default”). Il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l’applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l’accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa. E’ indispensabile evitare che, alla classificazione di un credito come deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predeterminati l’imposizione di coperture a carico delle banche fino all’annullamento del valore del credito”.
Bankitalia dal canto suo chiarisce però che “la nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del ‘merito di credito’ della clientela. Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari”. Ovviamente questo “può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio”, ma “non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido”.